Costituzione di trust

 

Breve cenno storico

Il trust venne inventato dai cavalieri inglesi che partivano per le Crociate e preferivano affidare a una o due persone di fiducia (trustee) la gestione dei propri beni per preservarli da un deperimento dovuto o a malafede o alla cattiva gestione di familiari.
Da un punto di vista legale il possesso passa dall’affidante (settlor) al gestore (trustee) che deve avere cura per ripartirlo ai beneficiari solo seguendo le indicazioni.
Può esserci anche un protector, per controllare la gestione nell’interesse dei beneficiari.


Il TRUST risponde a esigenze molto diverse

  • Separazione fra beni familiari e aziendali
  • Gestione del passaggio generazionale
  • Protezione del patrimonio personale dall’attacco dei creditori
  • Gestione di piani di stock-option
  • Salvaguardia di beni dopo separazioni coniugali
  • Può essere finalizzato alla difesa dei piccoli azionisti o alla difesa dei minori

COME FUNZIONA IL TRUST

L’insieme dei rapporti giuridici che legano i soggetti coinvolti:

Il Trust si costituisce con il conferimento da parte di A (il Settlor) dei propri beni a B (il Trustee) perché vengano gestiti in Trust a beneficio di altri C (i Beneficiari) a condizioni pattuite.
Tali impegni, tutelati dalla legge, impongono al Trustee, pena sanzioni penali, di curare i beni conferiti ad esclusivo uso e profitto dei Beneficiari.
Può esistere inoltre una figura di indirizzo e controllo dell’operato del Trustee, D (il Protector).