| Regime fiscale Iva del margine nella vendita di autovetture usate all'interno dell'Unione europea tra società non residenti Esame della normativa vigente in alcuni Paesi membri Gran Bretagna, Spagna, e Portogallo di Luca Del Federico Dottore commercialista in Pescara SOMMARIO: 1. Premessa -
2. Disciplina vigente in Gran Bretagna - 3. Disciplina
vigente in Spagna - 4. Disciplina vigente in Portogallo -
5. Conclusioni - Allegato: esempi delle dichiarazioni inserite
in fattura che attestano l'applicazione del regime del margine nei diversi
Stati membri dell'Unione europea. 2. Disciplina vigente in Gran Bretagna Generalmente (6), l'Iva inglese (VAT) è addebitata sul pieno valore di ogni bene venduto da un sog- (2) Risposta non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (3) Cfr. nota ministeriale n. 136168 del 7 luglio 2000 (in banca dati "il fiscovideo") e risoluzione della Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia n. 51552 del 14 maggio 2001. (4) Sull'argomento, più in generale, mi sia consentito rinviare all'articolo L. Del Federico-C. Ciampolillo, Concessionarie di auto: riflessioni sull'applicazione del regime del margine, in "il fisco" n. 5/2001, pag. 1492. (5) L'Unione europea comprende: Austria, Belgio, Danimarca (eccetto le isole Faroer e la Groenlandia), Finlandia, Francia (inclusa Monaco), Germania (eccetto l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen), Grecia (eccetto il Monte Athos), Irlanda, Italia (eccetto Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano), Lussemburgo, i Paesi Bassi, Portogallo comprese le Azzorre e Madeira, Spagna (eccetto le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia e Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, inclusa l'isola di Man). I seguenti Paesi e territori non sono ricompresi nell'area fiscale Iva dell'Unione europea: Gibilterra, le Isole del Canale (The Channel Islands - Gran Bretagna), Andorra, San Marino, le Isole Aland (Finlandia), le isole Canarie, Ceuta e Melilla (Spagna), i Dipartimenti d'oltremare (Guadalupe, Martinica, Réunion, St. Pierre e Miquelon e la Guiana francese - Francia), Cipro, Malta e la Città del Vaticano. (6) Vd. Notice n. 700 del marzo 2000: "For most second-hand goods, there is a special scheme which allows you to charge tax il fisco 12082 il fisco 37/2001 ATTUALITÀ getto passivo, tuttavia per i beni di seconda mano rileva uno speciale schema (Margin scheme) nel quale è imponibile solo il "margine del venditore". Il margine è dato dall'ammontare pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita con particolari regole per la sua determinazione. Ogni soggetto passivo può utilizzare il regime del margine, non solo i commercianti, conformandosi alle regole espressamente previste. In ordine alle disposizioni di carattere generale vige una normativa equivalente a quella italiana (7). Le vendite effettuate sotto il regime del margine in un altro Stato membro dell'Unione europea sono trattate nello stesso modo delle vendite entro la Gran Bretagna; le cessioni sono soggette a tassazione in Gran Bretagna e non ulteriori tasse sono dovute nel Paese di destinazione. I beni venduti sotto il regime del margine non sono soggetti ad Iva quando essi entrano nel Paese membro e non devono essere inclusi negli elenchi intracomunitari (need not be included on EC sales lists or Boxes 8 and 9 of VAT returns - Form VAT 100). È consentito di non usare il regime del margine, in quanto si può optare per la cessione con VAT; in questo caso sebbene non ci sia stata imposizione fiscale in entrata, la VAT dovrà essere caricata sul "prezzo pieno" (full selling price). Se viene venduto un bene ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, la VAT non è dovuta, ma non si potrà compensare il margine negativo con quello positivo nella vendita di altri beni a meno che non si utilizzi il sistema del margine globale (Global Accounting) (8). Il trattamento fiscale dei beni usati nel caso di acquisti in altri Stati membri dipende dal regime fiscale del fornitore. Non si renderà applicabile la VAT quando per i beni introdotti in Gran Bretagna, ricorrono le condizioni previste dal regime del margine, in questo caso si può usare indifferentemente il "Margin Scheme" ovvero il "Global Accounting" per la rivendita. Se i beni acquistati provengono da un altro Stato membro con cessione soggetta ad imposta, questi saranno passibili di imposizione fiscale, con la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta pagata mediante nomina di un rappresentante fiscale nell'altro Paese, tuttavia non potrà mai effettuarsi la successiva cessione con il regime del margine. Al contrario i beni acquisiti da un soggetto passivo di imposta in altro Stato membro sotto un regime fiscale equivalente del "Margin Scheme" o del "Global Accounting", non saranno soggetti a VAT con l'applicazione del regime speciale in argomento. Il soggetto passivo inglese dovrà verificare, prima dell'ingresso dei beni in Gran Bretagna, che il fornitore comunitario applichi nel suo Paese il regime del margine equivalente (9). Le vendite dirette in Gran Bretagna effettuate sotto il regime fiscale del margine in altri Stati membri devono essere trattate nello stesso modo delle cessioni fatte internamente. È evidente che l'applicazione del regime del margine determina un cambiamento nel Paese di tassazione ai fini Iva da quello di destinazione a quello di origine (10). L'acquirente inglese potrà anche decidere di non rivendere i beni sotto il regime del margine; in tal caso la cessione può essere ad aliquota zero in applicazione delle normali regole comunitarie e la compilazione degli elenchi per le cessioni intracomunitarie è pertanto dovuta. L'acquisto da altro Stato membro e successiva cessione di mezzi di trasporto nuovi (new means of transport - NMT) che implichino il trasferimento degli autoveicoli sono sempre soggetti a VAT in Gran Bretagna (11). Può essere utilizzato il regime del margine solamente per comprare e vendere autoveicoli di seconda mano (inclusi veicoli commerciali). Per ritenersi applicabile il regime del margine, un'autovettura deve essere stata usata per scopi commerciali o privati ovvero essere stata acquisita da un imprenditore per uso commerciale prima della cessione. Pertanto né l'immatricolazione del veicolo per uso stradale (road use) né il trasferimento per il trasporto del veicolo al commerciante, consentono all'autovettura di acquisire i presupposti per l'applicazione del regime del margine. Se un soggetto passivo che non è in stretto rapporto con l'impresa acquirente cede l'autoveicolo usato, quest'ultimo può essere venduto sotto il regime del margine. Ma se l'impresa acquirente utilizza i propri dipendenti od altra persona ad essa collegata on the difference between your buying price and your selling price, rather than on the full selling price. Use of the scheme is optional and is conditional on meeting the scheme rules about record keeping. There is a simplified version of the scheme, known as Global Accounting and a variation for use by auctioneers, called the Auctioneers' Scheme". (7) Vd. anche Notice n. 920 del febbraio 1999 per il regime della conversione in euro dei documenti fiscali. (8) "If you trade in large quantities of low value second-hand goods, you may find it difficult to comply with the margin scheme procedures. If this is so, you may find the optional system of Global Accounting helpful", così Notice n. 718 del marzo 1999, modificata nel marzo 2000. (9) La maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea richiedono ai commercianti di includere in fattura una dichiarazione per identificare le vendite di beni soggette alla disciplina del regime del margine. Per le differenti dichiarazioni si allega un prospetto esemplificativo. (10) "Such sales cannot be zero-rated and tax is due on the margin in the UK. However, no further tax will be due from the buyer when the goods are taken into the other Member State. Distance Selling arrangements will not apply to goods sold under the schemes". (11) "Purchases of NMT in other Member States, to be brought to the UK, are always subject to VAT on the full value of the acquisition here". il fisco ATTUALITÀ 37/2001 il fisco 12083 Si possono distinguere i seguenti casi: 1) il cedente è una persona che non ha la condizione di imprenditore o professionista; 2) il cedente è un imprenditore o un professionista non rivenditore, soggetto al regime della franchigia d'imposta nello Stato membro di origine o che trasferisce i beni con l'esenzione prevista dagli artt. 20, 24 o 25 della legge Iva; 3) il cedente è un imprenditore o un professionista non rivenditore che trasferisce il bene nell'esercizio della propria attività, con presupposti diversi da quelli indicati al n. 2); 4) il cedente è un rivenditore dei beni ed applica il regime speciale. Nel primo caso, la vendita effettuata non è soggetta ad imposta, né sarà soggetta ad imposta l'acquisizione intracomunitaria che realizza il rivenditore. Ciò nonostante nella rivendita del bene il soggetto passivo potrà applicare il regime speciale dei beni usati. Nel secondo caso, l'acquirente dei beni (soggetto rivenditore) non sopporterà l'imposta nello Stato membro di origine e l'acquisizione intracomunitaria non sarà imponibile o esente ma potrà applicare alla rivendita dei beni il regime speciale. Nel terzo caso si applicherà il regime generale delle operazioni intracomunitarie, che determina la non imponibilità nella cessione intracomunitaria del bene effettuata nello Stato membro di origine e l'assoggettamento ad imposta della successiva rivendita effettuata nel territorio nazionale spagnolo. Il rivenditore dovrà liquidare l'Iva sull'intero importo relativo alla cessione realizzata. L'ultima fattispecie è la più complessa in quanto si possono avere due differenti situazioni. Se il cedente applica, per il bene oggetto di cessione intracomunitaria, il regime generale dell'imposta nel proprio Paese, non richiederà l'imposta, trattandosi di cessione assimilabile ad un'operazione intracomunitaria. In tal caso il soggetto passivo spagnolo acquirente realizzerà in Spagna un acquisto intracomunitario soggetto ad Iva, con la base imponibile costituita dall'importo totale dell'intero prezzo di acquisto. Nella successiva rivendita, il rivenditore non potrà applicare il regime speciale dei beni usati. Viceversa qualora il cedente applica, per il bene oggetto di cessione intracomunitaria, il regime del margine nel proprio Paese, non applicherà alcun tipo di esenzione, ma applicherà l'imposta esclusivamente sul margine positivo. In tal caso non andrà a realizzarsi una cessione assimilabile ad un'operazione intracomunitaria. Il soggetto passivo spagnolo acquirente realizzerà in Spagna un'operazione sottoposta al regime del margine (régimen especial), con la base imponibile costituita dall'eventuale margine positivo della successiva rivendita. ovvero un proprio agente per importare un autoveicolo nuovo, la successiva rivendita non può essere soggetta al regime del margine in quanto il veicolo è da intendersi come non di seconda mano ai sensi di legge. Se viene acquistato un autoveicolo da altri Stati membri dell'Unione europea da un privato o da un commerciante che ha effettuato la cessione sotto il regime del margine nel proprio Paese, in Gran Bretagna non sarà dovuta l'Iva ed il rivenditore potrà utilizzare il regime del margine per la successiva cessione. Se, al contrario, viene acquisita un'autovettura al di fuori del regime del margine da un'impresa residente in un altro Stato membro, sarà dovuta la VAT al momento dell'entrata del veicolo in Gran Bretagna. La Commissione dei dazi e delle imposte con la comunicazione n. 728 del marzo 2000 ha infatti precisato che qualora si introduca in Gran Bretagna un mezzo di trasporto da un altro Stato membro, non sarà dovuta la VAT se l'autoveicolo è da ritenersi usato ai sensi della normativa comunitaria e se è stata regolarmente addebitata l'imposta nel Paese di origine. 3. Disciplina vigente in Spagna La disciplina del regime del margine (régimen especial) dei beni usati è stata modificata in Spagna con la L. n. 42 del 30 dicembre 1994, introduttiva di misure fiscali, amministrative e di carattere sociale per adeguare la normativa spagnola alla Direttiva comunitaria n. 94/5/CEE. Anche qui il regime fiscale è simile a quello italiano (12). È stato espressamente chiarito (13) che non sono acquisti intracomunitari le acquisizioni dei beni che sono stati assoggettati nello Stato membro di provenienza alle regole stabilite per il regime speciale dei beni usati. È previsto (art. 135 della L. n. 37/1992) che il regime speciale si può applicare ai beni acquisiti, all'interno di un Paese facente parte dell'Unione europea, da persone che non abbiano la condizione di soggetto commerciale o professionale, da imprenditori che beneficiano del regime della franchigia d'imposta nello Stato membro di origine, da imprenditori che trasferiscono i beni in virtù di una cessione esente da imposta per i criteri previsti negli artt. 20, 24 o 25 della legge Iva (Impuesto sobre el Valor Añadido) e da altri soggetti passivi rivenditori che applicano rispettivamente nel territorio nazionale il regime speciale. (12) Esistono due modalità di determinazione della base imponibile nel regime speciale (régimen especial): "operación por operación" ovvero "margen de beneficio global". (13) Risoluzione ministeriale del 29 marzo 1995. il fisco 12084 il fisco 37/2001 ATTUALITÀ 4. Disciplina vigente in Portogallo La pubblicazione del D.L. (14) n. 199 del 18 ottobre 1996, ha approvato in Portogallo il regime speciale di imposizione dei beni di seconda mano, oggetti d'arte, di collezione ed antichità (15), recependo la citata Direttiva n. 94/5/CEE (16). L'art. 14 del D.L. n. 199/1996 prevede che, nonostante il disposto delle lettere a) e d) dell'art. 1 del regime Iva nelle operazioni intracomunitarie (Regime do Iva nas Transacçòes Intracomunitàrias - RITI), approvato con D.L. n. 290/1992, non sono soggette ad Iva (Imposto sobre o Valor Acrescentado) le acquisizioni intracomunitarie di beni di seconda mano se il cedente è nel proprio Paese di origine membro dell'Unione europea, in relazione alla specifica cessione, soggetto ad un regime speciale equivalente a quello previsto nel D.L. n. 199/1996 (regime del margine). L'art. 16 dispone che sono esclusi dal regime speciale gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto considerati nuovi. Il Ministero delle finanze (Direzione dei servizi Iva) (17) ha ritenuto che le acquisizioni intracomunitarie di autovetture usate, realizzate da soggetti passivi Iva in Portogallo, devono essere assoggettate al regime speciale se il cedente comunitario nella cessione ha applicato l'Iva in armonia con un regime equivalente. Qualora invece il cedente, per l'operazione intracomunitaria, non ha applicato il regime del margine nel rispettivo Paese, il soggetto passivo portoghese dovrà procedere alla liquidazione della relativa imposta dovuta. Le acquisizioni intracomunitarie da altri Stati membri sono da ritenersi non soggette ad imposizione quando il venditore è un privato. Configurandosi una vendita di vetture usate nel mercato portoghese come operazioni imponibili ai fini Iva, ai sensi della lettera a), n. 1), dell'art. 1 del codice Iva, spetterà al cedente procedere alla liquidazione della relativa imposta, indipendentemente dalla natura del soggetto dal quale è stata acquisita l'autovettura. In definitiva, potranno applicare il regime del margine i soggetti passivi che abbiano acquisito le autovetture usate all'interno dell'Unione europea, in alcuna delle seguenti fattispecie: 1) da una persona fisica che non sia soggetto passivo d'imposta; 2) da un soggetto passivo, la cui cessione abbia beneficiato, nel Paese membro di origine, di disposizioni fiscali identiche a quelle previste per l'esenzione e per la franchigia fiscale di cui all'art. 9, n. 33) (18), ovvero dell'art. 53 (19) del codice Iva; 3) da un soggetto passivo rivenditore, la cui cessione è stata fatta applicando il regime speciale di imposizione del margine vigente nello Stato membro in cui la vendita è stata effettuata. È consentito per i soggetti passivi rivenditori portoghesi, che abbiano acquistato l'autovettura ricorrendo una delle condizioni anzidette, nella successiva rivendita nel territorio nazionale, di optare per la determinazione della base imponibile e della liquidazione dell'Iva nei termini ordinari del codice Iva, applicando l'imposta sull'intero prezzo di vendita [art. 7, n. 1), del regime speciale]. La determinazione della base imponibile nei termini ordinari Iva è obbligatoria, al contrario, per i soggetti passivi che abbiano acquistato l'autovettura senza rispettare le condizioni sopra elencate. 5. Conclusioni Come si è potuto constatare la normativa Iva vigente all'interno degli Stati membri dell'Unione europea e la recente risposta del Commissario alla fiscalità, Frits Bolkestein, non consentono di dare diverse interpretazioni al regime fiscale applicabile nell'acquisto e nella vendita di autovetture usate all'interno dell'Unione europea. È da ritenersi pertanto fondamentalmente errata l'interpretazione ministeriale fornita con la nota n. 136168 del 7 luglio 2000. I commercianti italiani e tutti gli operatori coinvolti nell'applicazione del regime del margine in Italia, faranno pertanto bene a prestare la massi- (14) In Portogallo il decreto-legge è equivalente alla nostra legge. (15) Regime Especial de Tributaçào dos Bens em Segunda Mào. (16) L'entrata in vigore del D.L. n. 199/1996 avvenne il 23 ottobre 1996 per il territorio continentale ed il 2 novembre 1996 per le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira. (17) Circolare n. 30012 del 6 gennaio 2000 (Iva - Applicazione alle autovetture usate del regime tributario dei beni di seconda mano). (18) "As transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando não tenham sido objecto do direito à dedução, e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução". (19) "Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem sejam obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS ou IRC nem praticando operações de importação, exportação ou actividades conexas, não tenham atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior a 2.000.000 PTE (Escudo portoghese). Não obstante o disposto no número anterior, serão ainda isentos do imposto os sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 2.000.000 PTE, mas inferior a 2.500.000 PTE, que, se tributados, preencheriam as condições de inclusão no regime dos pequenos retalhistas. No caso de sujeitos passivos que iniciem a sua actividade, o volume de negócios a tomar em consideração será estabelecido de acordo com a previsão efectuada relativa ao ano civil corrente, após confirmação pela Direcção- Geral das Contribuições e Impostos. Quando o período em referência, para efeitos dos números anteriores, for inferior ao ano civil, deve converter-se o volume de negócios relativo a esse período num volume de negócios anual corrispondente". il fisco (20) Si escludono infatti dall'ambito dell'applicazione territoriale dell'imposta le operazioni realizzate, nell'esempio fatto, con le isole del Canale o le isole Canarie, che agli effetti Iva, devono essere presi in considerazione quali territori terzi (ossia non sono considerati come integranti del territorio nazionale o della Comunità). Così le operazioni che possono realizzarsi con questi territori non potranno mai ritenersi, in nessun caso, come operazioni interne o intracomunitarie, ma saranno da qualificarsi come importazioni o esportazioni e saranno soggette ai fini Iva al regime equivalente previsto nel Paese membro dell'Unione europea di destinazione del bene. 12085 il fisco 37/2001 ATTUALITÀ ma attenzione all'effettiva origine dei veicoli acquistati, poiché essi, in quanto responsabili per l'Iva italiana, dovranno eventualmente rendere conto del loro operato di fronte all'Erario. In definitiva, non sarà per gli stessi sufficiente dichiarare all'Amministrazione finanziaria che non conoscevano la normativa dell'altro Paese membro di provenienza dell'autovettura, in quanto sono tenuti a verificare i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dello specifico regime Iva. Si potrebbe verificare, infatti, da parte di un commerciante italiano, l'acquisizione di un'autovettura, apparentemente all'interno dell'Unione europea, mentre il luogo di residenza ed il territorio del soggetto cedente non rientrano nella Comunità. È il caso delle Isole del Canale per la Gran Bretagna o delle Isole Canarie per la Spagna (20). In tal caso avremo l'applicazione di pesanti sanzioni in capo all'acquirente italiano oltre il recupero dell'imposta evasa. |
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