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Investimenti finanziari
effettuati in Italia da soggetti non residenti di Luca Del Federico In un'economia aperta, caratterizzata dalla libera circolazione dei capitali ed in cui la proprietà e la localizzazione degli stessi finiscono per ricadere sotto normative diverse, si pone la necessità di definire criteri omogenei ed oggettivi che stabiliscano a quale autorità tributaria spetti la potestà impositiva sul reddito derivante da investimenti effettuati in Paesi diversi da quello di residenza dell'investitore. Due sono i principi ai quali possono ispirarsi le legislazioni fiscali dei diversi Paesi. Il primo è conosciuto come il principio della territorialità concede ad ogni Stato il potere di sottoporre al medesimo regime di imposizione tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che essi siano realizzati da soggetti residenti o meno. Viceversa, in base al secondo principio (worldwide income), a ciascun Stato è riconosciuto il diritto di assoggettare a tassazione i propri cittadini residenti per i redditi ovunque prodotti. Il trattamento fiscale riservato ai redditi di capitale derivanti da investimenti effettuati nel territorio dello Stato ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche in relazione sia all'investimento diretto sia a quello compiuto per il tramite di un intermediario finanziario (1). In base alle disposizioni attualmente vigenti, i proventi realizzati dall'impiego del risparmio in attività finanziarie concorrono sempre alla determinazione del reddito imponibile del soggetto non residente. Per effetto dell'introduzione dell'art. 26-bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato previsto un regime di esenzione per alcuni redditi di capitale percepiti dalle seguenti categorie di soggetti: 1) soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e del 25 marzo 1998 (rispettivamente in "il fisco" n. 35/1996, pag. 8561, e n. 17/1998, pag. 5555) e seguenti (cosiddetta white list) (2), ad esclusione di specifiche tipologie di società per quanto concerne le Filippine, Malta e Singapore; 2) enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sotto il profilo oggettivo, la norma in esame si applica agli interessi ed agli altri proventi derivanti da: 1) depositi e conti correnti, anche non bancari, e prestiti aventi ad oggetto beni diversi dal denaro; (1) Sull'argomento in generale, vd., AA.VV., La tassazione del risparmio in Italia e nei principali Paesi europei, Milano, 1998; G. Ferranti-N. Arquilla, La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, Milano 1998. (2) Da ultimo è stato emanato il D.M. 21 novembre 2001, in "il fisco" n. 44/2001, pag. 14057. 2) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue; 3) prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia; 4) operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute; 5) operazioni di mutuo di titoli garantito. Rimangono, invece, assoggettati ad imposizione gli interessi e gli altri proventi finanziari derivanti dalle operazioni di prestiti in denaro; questo per un logico coordinamento con la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 26, che prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento per le cosiddette operazioni conduit. Sono, inoltre, da considerarsi esclusi dal suddetto regime di esenzione i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari. Tale esclusione è comunque limitata alla quota di provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto (art. 26- bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973). Per poter applicare ai soggetti non residenti il previsto regime di esonero, coloro che corrispondono i proventi finanziari dovevano in passato acquisire dagli interessati un attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali competenti del Paese di appartenenza. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che risiedono in uno degli Stati già elencati in precedenza e, precisamente, Malta, Filippine e Singapore, doveva essere acquisita, in aggiunta all'attestato di residenza, la documentazione idonea a dimostrare che gli stessi non rientrano tra una delle società destinatarie di un regime fiscale ivi privilegiato. L'attestato di residenza doveva essere di data antecedente o contestuale al momento del pagamento degli interessi e degli altri proventi. In aggiunta a quanto sopra indicato in merito alle previsioni di esenzione, l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, dispone un regime di esonero dall'imposta sostitutiva prevista per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di ricevere le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Si escludono dal suddetto regime, con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva, i seguenti soggetti: a) residenti in Paesi con i quali non sono in vigore accordi bilaterali contro la doppia imposizione sul reddito; b) residenti in Paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni fiscali che non contengono clausole sullo scambio di informazioni, in grado di assicurare il riscontro necessario per l'accertamento della sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto; c) residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Unione europea, aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati dal D.M. 24 aprile 1992 (in "il fisco" n. 20/1992, pag. 5210) e seguenti (cosiddetti "paradisi fiscali"). Risulta, quindi, evidente che il regime di non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti è subordinato all'esistenza di convenzioni fiscali atte a garantire in concreto un adeguato scambio di informazioni; ciò al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria gli strumenti idonei per lo svolgimento dell'attività di controllo e per contrastare, di conseguenza, i possibili fenomeni di elusione. In questo contesto, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 239/1996 che prevede la predisposizione da parte del Ministro delle finanze dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, è stata effettuata una ricognizione delle convenzioni fiscali in vigore, formalizzata nel D.M. 4 settembre 1996. Tale decreto elenca i Paesi legati all'Italia da accordi bilaterali che contengono una clausola comprensiva della regola secondo cui le informazioni possono essere scambiate nel modo più ampio possibile, nel senso di assicurare la corretta applicazione non solo delle disposizioni convenzionali, ma anche delle leggi interne degli Stati contraenti. Orbene una clausola sulla cooperazione amministrativa limitata alla sola applicazione delle disposizioni convenzionali non può di certo costituire una base giuridica valida ai fini delle richieste di informazioni, da formulare ai sensi di una norma interna. Pertanto, alcuni Stati - quali la Svizzera e Cipro - con cui sono in vigore convenzioni che non prevedono lo scambio di informazioni in ordine alla applicazione della norma interna, non potevano essere inseriti nell'elenco contenuto nel citato decreto ministeriale. Per quanto riguarda l'esclusione dal regime di esonero dall'imposta sostitutiva dei soggetti residenti nei paradisi fiscali, si precisa che, qualora alcuni Paesi indicati nel D.M. 4 settembre 1996 figurino anche tra quelli elencati nel D.M. 24 aprile 1992, nei confronti delle categorie di soggetti di seguito specificate, si renderà applicabile la disciplina impositiva prevista. Conseguentemente sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996 le seguenti categorie di soggetti: - per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali; - per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al Malta Inter- 782 ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2030 il fisco national Business Activity Act del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni; - per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere. Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva per i proventi delle obbligazioni e titoli similari di pertinenza dei soggetti non residenti trova il proprio fondamento in una norma di carattere interno, ed ha, in termini applicativi, un contenuto più ampio del regime agevolativo previsto, per gli interessi sui titoli del debito pubblico, da numerose convenzioni contro la doppia imposizione sul reddito. La normativa in commento prescinde dalla sussistenza di apposite disposizioni contenute negli accordi fiscali, che stabiliscono per i soggetti esteri un trattamento più favorevole rispetto a quello interno ed ha, inoltre, un ambito oggettivo di applicazione più esteso di quello convenzionale, in quanto non riguarda solo i proventi dei titoli del debito pubblico, ma anche quelli derivanti dalla gran parte delle obbligazioni. Il nuovo regime è stato elaborato nel presupposto di eliminare una serie di incertezze connesse con le procedure di applicazione delle norme convenzionali relative ai soggetti non residenti possessori di titoli pubblici italiani. Per quanto concerne i soggetti non residenti, si può osservare che l'applicazione della procedura è subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dagli artt. 6 e 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 239/1996, che consistono nella residenza ai fini fiscali del soggetto estero in uno degli Stati indicati nel già citato D.M. 4 settembre 1996, nella assoggettabilità alle imposte sui redditi nel Paese di residenza e nello status di effettivo beneficiario. Relativamente al primo requisito, si considera residente di uno Stato contraente ogni soggetto che viene considerato tale in quello Stato in forza dei criteri adottati nella legislazione fiscale dello Stato stesso ai fini dell'assoggettabilità all'imposizione. Il concetto di residenza implica il presupposto dell'assoggettabilità a tassazione, basato sulla connessione personale del contribuente con il Paese di residenza. Il concetto di residenza è, inoltre, collegato ad un altro elemento, presente nel contesto applicativo delle convenzioni, che è rappresentato dalla qualità di "persona". Questo termine ricomprende tutte le persone fisiche, le società, le associazioni di persone e ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini delle imposte, secondo il regime tributario nazionale. I suddetti requisiti dell' "assoggettabilità a tassazione" e dello status di "persona", presenti nel concetto di residenza, si configurano rilevanti per l'inclusione o meno nel campo applicativo convenzionale e, quindi, del regime di esonero dall'imposta sostitutiva, di alcune entità giuridiche, quali le società di persone, i fondi pensione, i trust ed altre. Per quanto riguarda le società di persone, risulta difficile individuare soluzioni uniformi per i diversi Paesi OCSE, attesa la differente regolamentazione che gli Stati membri hanno adottato, a livello interno, nei confronti proprio delle suddette società. È, comunque, orientamento comune, in sede internazionale, che qualora le società di persone, in conformità delle legislazioni interne degli Stati contraenti, siano assimilate a persone giuridiche ("società") si deve ritenere che anche ai fini della convenzione esse si configurino come società e, di conseguenza, sono considerate, sempre ai fini della convenzione, come persone giuridiche rientranti nella definizione di "persone". In caso contrario (ossia qualora le società di persone non siano assimilate alle società secondo la normativa tributaria interna degli Stati contraenti), ai fini della convenzione saranno considerati come residenti i singoli soci. Analogo discorso va fatto relativamente ai fondi pensione e ai trust, tenuto conto che in linea generale, le convenzioni fiscali in vigore con il nostro Paese non contengono apposite clausole volte a regolamentare tali figure giuridiche. Occorre, comunque, considerare che, ove vi sia un espresso richiamo, in senso affermativo o negativo, nelle convenzioni medesime, non si pone alcun problema. In tal senso, ad esempio, la convenzione in vigore con gli Stati Uniti d'America comprende tra l'altro nel termine "persona" gli estate (patrimoni ereditari) ed i trust (associazioni commerciali) (3), mentre l'accordo in vigore con il Lussemburgo esclude espressamente, dal proprio ambito applicativo, le società holding (4). È importante altresì evidenziare come vengano esclusi dal contesto operativo della procedura agevolativa i soggetti residenti in Paesi in zone territoriali alle quali non si considera espressamente applicabile la convenzione. A titolo puramente esemplificativo, si evidenzia che per quanto riguarda gli Stati Uniti non sono comprese Porto Rico, le Isole Vergini e Guam, per la Danimarca non sono comprese le Isole Farøër e la Groelandia, per la Norvegia non sono comprese Svalbard, Jan Mayen e le dipendenze norvegesi, Biland, situate fuori dall'Europa e per la Nuova Zelanda sono da ritenere escluse le isole Cook, Niue o Tokelau. Per l'ulteriore requisito di effettivo beneficiario, deve intendersi per tale il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile; pertanto, nella fattispecie non si verifica il requisito in questione quando (3) Art. 3 della Convenzione: "Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine 'persona' comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), ed ogni altra associazione di persone". (4) Cfr., circolare ministeriale 23 dicembre 1996, n. 306/E, in "il fisco" n. 2/1997, pag. 443. ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2031 783 il fisco viene interposto un intermediario od un fiduciario - come, ad esempio, un agente o nominee - tra il beneficiario e il debitore del provento. Nell'ambito soggettivo di applicazione del regime di esonero dall'imposta sostitutiva non rientrano, invece, le stabili organizzazioni. Il concetto di stabile organizzazione attiene alla configurazione del presupposto per l'imposizione in Italia di una attività economica o commerciale svolta da un soggetto non residente. Sotto questo profilo, alle stabili organizzazioni si applica il regime fiscale previsto per gli imprenditori individuali o per le società ed enti commerciali residenti agli effetti fiscali in Italia. Per quanto concerne gli enti internazionali che godono di esenzione di tipo soggettivo, non è richiesta la sussistenza dei predetti requisiti, avendo questi ultimi validità unicamente nel contesto operativo delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. Per questi enti è posta soltanto la condizione che i proventi corrisposti siano percepiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali che gli stessi devono espletare; ciò in quanto l'esenzione dalle imposte in Italia, è, per l'appunto, subordinata alla sussistenza della suesposta condizione. Ai fini della concreta operatività del regime di esonero dall'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti, l'art. 7 del D.Lgs. n. 239/1996 ha previsto una specifica procedura, le cui modalità attuative sono state regolamentate con il D.M. n. 632 del 4 dicembre 1996. L'art. 7 del D.Lgs. n. 239/1996 prevede infatti che i soggetti non residenti e gli enti internazionali hanno diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva, purché abbiano depositato, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti. Il deposito dei titoli presso la banca di secondo livello è un presupposto determinante al fine di potere usufruire del regime di esonero dall'imposta sostitutiva. Anche se l'applicazione di tale regime è correlato all'effettivo possesso del titolo, tuttavia l'art. 1, comma 2, del citato D.M. n. 632/1996, ha stabilito che il periodo di tale possesso deve essere attestato dal deposito dei titoli. Conseguentemente, sotto questo profilo il regime di non imponibilità compete soltanto con riferimento ai proventi maturati a decorrere dalla data del deposito dei titoli. Per potere usufruire della procedura in esame i soggetti non residenti devono presentare, a differenza degli enti internazionali, un'attestazione della competente autorità fiscale del Paese di residenza, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame. L'art. 1 del D.M. n. 632/1996 stabilisce che: - per banca di primo livello s'intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri, che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello; - per banca di secondo livello s'intende una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche e di società di intermediazione mobiliare non residenti, depositarie o sub-depositarie delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, che intrattengono rapporti diretti, in via telematica, con il Ministro delle finanze-Agenzia delle Entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva. Vengono inoltre considerate banche di secondo livello gli enti internazionali Euroclear e Cedel, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura, una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, affinché provvedano ai seguenti adempimenti: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 239/1996; c) alla trasmissione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, di ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi e altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dei relativi percettori. Sono, quindi, equiparati alle banche e alle Sim nazionali i soggetti esteri che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli. Tale equiparazione risponde alla finalità di pervenire ad una integrazione internazionale dei mercati finanziari, coerente con i principi comunitari volti a rimuovere gli ostacoli all'accesso degli intermediari finanziari ai mercati dei singoli Paesi. L'art. 1, lettera a), del D.M. n. 632/1996, nel fornire la definizione di banca di primo livello, stabilisce il ruolo di intermediazione che detta banca svolge nella procedura in esame tra l'effettivo beneficiario dei proventi e le banche di secondo livello italiane che intrattengono rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria; le banche di primo livello non sono tenute alla presentazione di alcuna specifica richiesta di utilizzazione della procedura. Esse, inoltre, a differenza delle banche di secondo livello che devono essere collocate sul territorio italiano, possono avere sede in Italia o in Paesi esteri. La funzione che viene svolta dalle banche di primo livello è innanzitutto quella di acquisire dai soggetti non residenti l'attestazione dell'Autorità fiscale estera ovvero la richiesta di non applicazio- 784 ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2032 il fisco ne dell'imposta sostitutiva qualora si tratti di enti internazionali che fruiscono del regime di esenzione soggettiva. Le banche di primo livello hanno inoltre il compito di trasmettere alle banche di secondo livello la predetta documentazione entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, unitamente agli affidavit, per l'ipotesi in cui altri intermediari si interpongano tra l'effettivo beneficiario e le banche stesse. Alla banca di primo livello viene attribuita una serie di responsabilità sia in ordine all'attestazione, che la banca stessa è tenuta a rilasciare circa il deposito dei titoli, sia in ordine alla correttezza, desumibile dagli elementi di cui è in possesso, dei dati identificativi dell'avente diritto e delle relative dichiarazioni. La stessa banca di primo livello è tenuta, tra l'altro, a comunicare alla banca di secondo livello i dati relativi alle operazioni di movimentazione dei titoli in deposito, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione del regime di esonero. Le banche di secondo livello rivestono un ruolo di estrema rilevanza nella procedura in questione, in quanto sono esse che intrattengono rapporti diretti con l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle finanze. Sotto questo aspetto, le banche di secondo livello devono presentare una apposita richiesta di utilizzazione della procedura, redatta in conformità ad un modello definito (mod. 118/IMP). Con la presentazione di tale richiesta di abilitazione la banca di secondo livello si assume una serie di responsabilità in ordine sia al deposito dei titoli, sia alla documentazione fornita dai beneficiari dei proventi che, nel caso di sub deposito dei titoli, le viene trasmessa dalla banca di primo livello. Nel caso in cui i soggetti non residenti e gli enti internazionali intrattengano rapporti di deposito diretto presso la banca italiana, quest'ultima assume contestualmente la veste di banca di primo e di secondo livello e, conseguentemente, acquisisce direttamente la prevista documentazione. Questa documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni e, in caso di espressa richiesta, deve essere trasmessa all'Amministrazione stessa. L'art. 8, comma 2, del D.M. n. 632/1996 prevede che le banche di secondo livello devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 31 settembre di ogni anno, i dati riguardanti i proventi non assoggettati all'imposta sostitutiva se percepiti: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi ai titoli obbligazionari detenuti all'estero. L'attestazione dell'Autorità fiscale del Paese di residenza e la richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva devono essere redatte, a pena di inammissibilità, in conformità degli specifici modelli allegati al D.M. n. 632/1996 e più precisamente: a) i soggetti non residenti dovranno presentare il Modello 116/IMP; b) gli Enti internazionali dovranno presentare il Modello 117/IMP. I predetti modelli devono essere presentati prima del deposito oppure all'atto del deposito stesso dei titoli e la data di decorrenza giuridica, ai fini della qualificazione del soggetto beneficiario come "lordista", è quella dell'attestazione rilasciata dalla banca di primo livello nella Sezione III del Modello 116/IMP e nella Sezione II del Modello 117/IMP. Invece, nel caso in cui i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, la data in questione è quella in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 239/1996. Si è ritenuto, infatti, che i beneficiari dei proventi abbiano, alla suddette date, acquisito il diritto a essere qualificati come "lordisti". Con l'art. 10 della L. n. 409 del 23 novembre 2001, che ha convertito il D.L. n. 350 del 25 settembre 2001 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro) (testo coordinato in "il fisco" n. 44/2001, pag. 14066), sono state introdotte rilevanti semplificazioni in favore di soggetti non residenti percettori di redditi di capitale (5). L'articolo in argomento ha inteso modificare il regime fiscale degli interessi percepiti da non residenti su obbligazioni, pubbliche e private, emesse in Italia con lo scopo di rendere più vasta la platea degli investitori interessati a tali titoli e ridurre il costo per gli istituti emittenti. In generale, infatti, i soggetti investitori si orientano verso gli strumenti finanziari che offrono rendimenti più elevati, al netto delle imposte dovute localmente. In presenza di imposte non recuperabili previste nello Stato in cui è localizzato territorialmente il soggetto emittente, l'investitore opererà solo ove riesca a traslare sull'emittente il maggiore costo fiscale attraverso pertanto maggiori interessi e proventi finanziari, gravando conseguentemente il bilancio del soggetto emittente. Nei confronti dei non residenti, l'imposta italiana sugli interessi dei titoli di Stato e di obbligazioni corporate è applicata mediante ritenuta alla fonte da parte del soggetto che li corrisponde, ovvero per gli interessi su titoli obbligazionari emessi dai (5) Cfr., sulla modifica legislativa in argomento, L. Romanelli, Non residenti, esenzione più ampia, in "Italia Oggi" del 3 ottobre 2001; R. Parisotto, Disco verde all'autocertificazione per i risparmiatori non residenti, in "Il Sole 24-Ore" del 9 gennaio 2002; A. Felicioni, Autocertificazione per i capital gain dei non residenti, in "Italia Oggi" del 14 gennaio 2002; R. Garegnani, Problematiche inerenti alla (non) applicazione di ritenute e di imposte sostitutive in relazione ad alcune operazioni con prodotti derivati, in "Rassegna di fiscalità internazionale" n. 6-2001, pag. 472, in allegato a "il fisco" n. 47/2001. ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2033 785 il fisco cosiddetti "grandi emittenti", mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari italiani. La normativa vigente accorda l'esenzione solo a coloro che, oltre ad essere residenti in uno Stato che ha una convenzione approvata contro le doppie imposizioni con l'Italia, siano anche assoggettati ad imposta in quello Stato. Si richiede poi, come si è detto, che le informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo risultino da certificazioni sottoscritte dall'Autorità fiscale del Paese di residenza del percettore. È noto che tra i maggiori investitori istituzionali esteri, residenti in Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia un trattato contro la doppia imposizione, ve ne sono molti (fondi comuni di investimento, Sicav, fondi pensione, eccetera) che non sono tecnicamente assoggettati ad imposta: questi investitori non riescono a volte ad ottenere, dalle autorità fiscali competenti, le certificazioni necessarie a conseguire l'esenzione. L'inoltro della certificazione al soggetto abilitato al prelievo (Modello 116/IMP) deve essere fatto su base annuale ed il rinnovo deve essere necessariamente effettuato entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello della prima presentazione. La conseguenza di tali richieste è che presso le autorità fiscali estere, inevitabilmente, si creano dei "colli di bottiglia" nel corso dei primi mesi dell'anno che impediscono ad una percentuale significativa di investitori di ottenere il rinnovo del modello prima della scadenza del precedente. Non solo, ma a volte non si riusciva ad ottenere - del tutto ovvero in tempo - da parte dell'Autorità locale competente il modello richiesto dall'Amministrazione finanziaria italiana con gravi ripercussioni per il soggetto investitore estero che si vedeva, suo malgrado, inciso dal tributo senza poterlo ottenere correttamente a rimborso da parte dell'Autorità competente (6). Questi problemi, apparentemente solo di tipo amministrativo, in realtà rendono il mercato obbligazionario italiano meno appetibile per gli investitori esteri, che considerano tali appesantimenti procedurali costi ingiustificati da sostenere. Tutto ciò poteva determinare una consistente riduzione della "platea" degli investitori interessati alle emissioni "domestiche" del Tesoro italiano, con effetti negativi sui rendimenti pagati dall'Italia rispetto ad altri Paesi emittenti, data la maggiore semplicità e flessibilità "procedurale" presente negli altri Stati emittenti titoli ed obbligazioni. Pur lasciando sostanzialmente in vigore la normativa esistente in materia di esenzioni per i soggetti non residenti e in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei Paesi OCSE non applica imposte sugli interessi pagati a non residenti, si è ritenuto opportuno con il decreto-legge in esame intervenire sulla normativa vigente per semplificare l'identificazione dei beneficiari finali e conseguentemente gli adempimenti previsti in capo ai medesimi, nel modo seguente: a) eliminare il requisito dell'assoggettamento ad imposta dell'investitore estero; b) allargare la platea dei soggetti non residenti che possono accedere all'esenzione; anche in assenza del trattato, restringendo l'area della imponibilità ai soli soggetti localizzati in un territorio definito dalla normativa italiana vigente quale "paradiso fiscale" (tax haven); c) sostituire la certificazione dello Stato estero con un'autocertificazione valida sino a revoca. In pratica, diversamente da quanto oggi richiesto, nel nuovo sistema non sarà più necessario che il soggetto, oltre ad essere residente in uno Stato determinato, sia anche assoggettato ad imposta in tale Stato. In questo modo, anche i soggetti esenti nel Paese di residenza, per i quali l'imposta è eventualmente pagata da soci o partecipanti (quali i fondi comuni di investimento e le Sicav), potranno investire in titoli di Stato italiani ed altre obbligazioni corporate ottenendo rendimenti finanziari identici ovvero - se possibile - superiori a quelli di altri soggetti emittenti esteri. Si è ritenuto, inoltre, importante aumentare il novero dei non residenti che hanno diritto all'esenzione, includendo tutti i non residenti diversi dai cosiddetti Paesi "paradisi fiscali". Si sostituisce la certificazione attualmente richiesta (Modello 116/IMP, che prevede l'obbligo dell'attestazione dell'Autorità fiscale dello Stato di residenza) con una dichiarazione sottoscritta dall'investitore stesso. In tale maniera, si eliminano le inefficienze collegate all'ottenimento della certificazione. Tale autocertificazione avrà validità a tutti gli effetti sino a revoca. L'afflusso stimato di capitali, conseguente alla riforma, comporterà sicuramente una domanda aggiuntiva per i titoli di Stato, con conseguente certa riduzione del costo di emissione (7). (6) È stato chiesto in passato, da parte di alcune banche, se potevano ritenersi validi, ai fini della procedura di esonero, i certificati di residenza sostitutivi di quelli previsti dalla normativa italiana, rilasciati dagli uffici fiscali spagnoli ai propri investitori. Il Ministero delle finanze osservava che ai fini dell'applicazione del regime di esonero non può ritenersi valido un certificato di residenza diverso da quello del Modello 116/IMP: ciò in quanto il D.M. 4 dicembre 1996, n. 632 ammette una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel predetto modello a condizione che sia raggiunta una specifica intesa tra l'Amministrazione fiscale italiana e quella del Paese interessato. Tuttavia, considerato che con le Autorità fiscali spagnole non si era pervenuti ad un accordo sul rilascio di una attestazione sostitutiva, non si è riconosciuto agli investitori residenti in Spagna il regime di esonero qualora il Modello 116/IMP non rechi la prescritta attestazione dei competenti uffici (così circolare ministeriale 7 agosto 1997, n. 234/E, in "il fisco" n. 32/1997, pag. 9514). (7) Cfr. relazione governativa. 786 ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2034 il fisco Il citato D.Lgs. n. 239/1996 viene modificato dall'art. 10 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, all'art. 6, comma 1, con l'individuazione della non imposizione degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti ministeriali di cui al medesimo comma 7-bis. Non devono ritenersi altresì soggetti ad imposizione, come si è detto, gli interessi, proventi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, seppur privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list; c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto art. 76, comma 7-bis. Ulteriore modifica sostanziale apportata dal D.L. n. 350/2001 è individuabile nell'obbligo della banca o della società di intermediazione mobiliare di acquisire: a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001 (8). La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte all'intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. Le disposizioni introdotte si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si dovrà fare riferimento agli Stati e alle società indicati nel D.M. 24 aprile 1992. Con il D.M. 12 dicembre 2001 (in "il fisco" n. 2/2002, fascicolo 2, pag. 209) è stato approvato lo schema di autocertificazione utilizzabile dai soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni. La certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema previsto. Tuttavia, l'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previsti nello schema. Si è precisato che relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulta più agevole per il soggetto non residente. L'autocertificazione deve essere utilizzata da parte di soggetti, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri privi di soggettività tributaria, residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del D.P.R. n. 917/1986, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Ai fini della normativa in esame la nozione di "investitori istituzionali" identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal loro status tributario nel Paese di residenza, hanno come oggetto della propria attività quello di effettuare e gestire investimenti per conto proprio o di terzi, quali, ad esempio, società di assicurazione, società di investimento, fondi comuni d'investimento, Sicav e fondi pensione. Lo schema di autocertificazione può essere presentato per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per: 1) la non applicazione delle imposte gravanti sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da cbis) a c-quinquies), del Tuir, disciplinata dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; 2) il rimborso del 15 per cento dei proventi erogati a favore dei sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, di cui all'art. 9, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; 3) il riconoscimento della natura di fondi dedicati ai soggetti non residenti, non assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; 4) per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all'art. 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. (8) È stato emanato in tal senso il D.M. 12 dicembre 2001. ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2035 787 il fisco Lo schema di autocertificazione approvato è necessario ai fini della non applicazione dell'imposta relativamente ai seguenti redditi: - interessi, premi e altri frutti derivanti da: 1.1. obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche; 1.2. obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché i titoli con regime fiscale equiparato, quali, ad esempio, i titoli emessi ai sensi dell'art. 5 della L. 30 aprile 1999, n. 130; 1.3. obbligazioni ed altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati emessi in Italia, quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali, di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM); 1.4. obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge; 1.5. titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (quali ad esempio i BOC); - interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali; - rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del codice civile; - compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia; - proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto); - proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto). Il presente schema di autocertificazione può essere utilizzato dai soggetti non residenti indicati al punto 2 ai fini della non applicazione dell'imposta relativamente ai seguenti redditi: - plusvalenze su cessioni di partecipazioni non qualificate [art. 81, comma 1, lettera c-bis), del Tuir] in società residenti in Italia; - plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni sociali [art. 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir]; - redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria [art. 81, comma 1, lettera c-quater), del Tuir]; - plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto [art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir]. Lo schema di autocertificazione può essere altresì utilizzato da parte dei soggetti non residenti che siano titolari di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, al fine di comprovare il diritto al rimborso del 15 per cento dei proventi percepiti a seguito della partecipazione ai suddetti fondi, come previsto dall'art. 9, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Lo schema di autocertificazione può, infine, essere utilizzato per documentare il diritto all'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, prevista dall'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 per gli organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui azioni o quote siano sottoscritte esclusivamente dai soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. L'autocertificazione, o altra forma similare di attestazione, deve essere presentata da ogni partecipante ai suddetti organismi di investimento collettivo. La banca di primo livello dopo aver controllato che lo schema di autocertificazione sia debitamente compilato ed aver apposto la richiesta attestazione, acquisisce ai propri atti un esemplare della stessa, unitamente alla documentazione necessaria. Un secondo esemplare deve essere inviato, entro quindici giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit, come previsto dal D.M. n. 632/1996. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva. Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la Sezione II non deve essere compilata. L'autocertificazione ha validità fino a revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte, al medesimo intermediario, 788 ATTUALITÀ il fisco n. 6/2002 fasc. n. 1 2036 certificazioni o attestazioni equivalenti per le stesse o altre finalità. In particolare, per i soggetti che, in conformità alle disposizioni previgenti, abbiano presentato il Modello 116/IMP, in corso di validità al 31 dicembre 2001, il modello stesso e i relativi allegati rimangono validi fino a revoca e non è richiesta la presentazione di altra documentazione. Qualsiasi modifica dei dati relativi alla Sezione I, comunicati con l'autocertificazione o con certificazioni o attestazioni già presentate, richiede la presentazione di una nuova autocertificazione. Tuttavia, le variazioni che riguardano esclusivamente il domicilio fiscale e/o il codice identificativo del rappresentante legale o volontario non comportano la presentazione di una nuova autocertificazione, ma vanno comunicate ai soggetti a cui l'autocertificazione, o altra attestazione, è stata consegnata in precedenza. Nel caso di titoli depositati presso intermediari diversi, dovranno essere presentate separate autocertificazioni. Questo fino a quando non sarà attivo un opportuno sistema di comunicazioni che consenta agli intermediari medesimi di non dover acquisire l'autocertificazione ove la stessa sia stata già prodotta ad altro intermediario. L'autocertificazione deve essere corredata dalla copia di un atto da cui risulti il rappresentante legale o volontario (come, ad esempio, il procuratore generale o speciale) del beneficiario degli interessi e proventi. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria non organizzati in forma societaria - quali, ad esempio, i fondi comuni d'investimento ed i fondi pensione - per i quali le operazioni d'investimento sono compiute per conto dell'investitore istituzionale da un soggetto gestore, l'autocertificazione dovrà essere corredata dalla copia di un atto da cui risultino: a) i dati identificativi della società di gestione (denominazione sociale, indirizzo eccetera); b) il rappresentante legale della suddetta società di gestione. Per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, ma dotati di un organo di rappresentanza, siano essi organizzati in forma societaria - ad esempio, le Sicav - ovvero privi di un'organizzazione societaria - come, ad esempio, i fondi pensione - l'autocertificazione dovrà essere corredata soltanto dall'atto da cui risultino i dati identificativi del rappresentante legale o volontario dell'investitore istituzionale. |
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