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Rimborso dell'Imposta
di successione a seguito di intervenuta usucapione di beni immobili
di Luca Del Federico
Dottore commercialista in Pescara
IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - INVIM - IMPOSTA IPOTECARA E
CATASTALE - Intervenuta usucapione di beni immobili - Passaggio in giudicato della
sentenza - Diritto al rimborso - Richiesta all'Ufficio competente - Silenzio-rifiuto -
Competenza dell'Ufficio del Registro - Rimborso - Necessità (1).
(Oggetto della controversia: silenzio rifiuto istanza di rimborso imposta di
successione, Invim, ipotecarie e catastali)
(COMM. REGIONALE di L'Aquila, Sez. VIII - Sent. n. 238 dell' 11 ottobre 2000, dep. il 24 gennaio 2001)
L'usucapione immobiliare ha luogo a favore di chi abbia esercitato il possesso effettivo, anche se di mala fede, di un bene immobile suscettibile di acquisto da parte di terzi per effetto esclusivamente del decorso del tempo; altresì, carattere dell'usucapione è la retroattività del suo effetto, pertanto non vi è dubbio che l'usucapiente - decorso il termine di legge - debba considerarsi unico proprietario del bene sin dall'inizio del suo possesso, e quindi, per il caso che interessa, è l'effettivo titolare degli immobili in contestazione. Conseguentemente, detti immobili per essere stati legittimamente usucapiti, non potevano considerarsi di proprietà del de cuius al momento della sua morte e pertanto le imposte di successione, Invim, ipotecarie e catastali relative a tali beni dovrebbero ritenersi non dovute. Tuttavia, risultando gli immobili, all'atto di apertura della successione, accatastati in capo al de cuius, (non essendo stata ancora dichiarata, infatti, l'avvenuta usucapione, con sentenza della Corte d'appello, poi passata in giudicato) gli eredi dovevano regolarmente, come in effetti hanno fatto, inserire nella dichiarazione di successione gli immobili, non mancando, poi, di produrre nei termini la conseguente istanza di rimborso.
Fatto e svolgimento del processo
La vicenda è la seguente. Nella dichiarazione di successione del Sig. C.A. venivano indicati beni immobili di proprietà del de cuius, ma in contestazione con l'acquirente per l'acquisto degli stessi a seguito di compromesso mai seguito dall'atto definitivo di compravendita.
Pertanto, gli eredi corrispondevano le imposte dovute all'Ufficio del Registro competente nella misura determinata per legge in relazione alla base imponibile dichiarata.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 3 ottobre 1996, depositata il 22 ottobre 1996, accertava e dichiarava intervenuta l'acquisizione della proprietà per usucapione da parte del C. dei beni immobili oggetto della dichiarazione di successione.
La sentenza di cui sopra passava in giudicato per mancata opposizione e ricorso del compromissario divenuto pertanto soggetto usucapiente.
Ne conseguiva che era dovuto il rimborso delle imposte (successione, Invim, ipotecarie e catastali) corrisposte dagli eredi del Sig. C.A. in relazione agli immobili indicati nella dichiarazione di successione di cui in argomento e per i quali era intervenuta l'usucapione da parte del C. con data anteriore a quella di presentazione della successione.
Con apposita istanza presentata il 18 marzo 1998 all'Ufficio del Registro, gli eredi richiedevano il rimborso delle imposte indebitamente versate oltre agli interessi maturati e maturandi come per legge, per gli immobili oggetto della sentenza dichiarativa di intervenuta acquisizione per usucapione, relativamente alle rate per le quali non si erano prescritti i termini ai sensi di legge.
L'Ufficio tuttavia non provvedeva in merito, formandosi pertanto il silenzio-rifiuto impugnato in data 28 gennaio 1999 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che con la sentenza n. 239/03/99 accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate oltre gli interessi.
Con l'appello notificato dalla Direzione Regionale delle Entrate per L'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara in data 14 aprile 2000 si chiedeva la riforma integrale della sentenza n. 239/03/99.
Quali motivi principali di gravame l'Ufficio esponeva:
1. il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 546/92, in quanto competente a decidere sulla istanza di rimborso doveva ritenersi la sezione staccata della Direzione Regionale Entrate, succeduta alla soppressa Intendenza di Finanza e non l'Ufficio del Registro;
2. l'insussistenza del diritto al rimborso, in quanto nella denuncia di successione non era stata menzionata alcuna riserva in ordine alla dubbia appartenenza dell'immobile al de cuius per effetto di usucapione ed, inoltre, in quanto il rimborso era stato richiesto oltre il triennio dalla data dell'atto con il quale era stata concessa la rateizzazione dell'imposta dovuta.
I Giudici tributari regionali, tuttavia, ritenevano l'appello proposto dall'Ufficio infondato.
Per quanto attiene la spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva, si rileva la infondatezza sia alla luce di specifiche circolari (n. 47/250904 del 16.11.1989 Dir.Gen. Tasse) e Risoluzioni ministeriali (n.5/3313 dell'1.7.1992), sia dell'orientamento di recente ribadito dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria (n. 10147 del 2.8.2000), la quale ha stabilito - in sede di interpretazione dell'art. 77, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 - che la domanda di rimborso di imposta indebitamente versata va presentata all'Ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è il solo competente a provvedere sulla istanza e, conseguentemente, legittimato a stare in giudizio in caso di impugnazione per silenzio rifiuto conseguente alla sua inerzia.
Ugualmente non può ritenersi fondata l'eccezione di avvenuta prescrizione triennale del diritto al rimborso, in quanto - trattandosi nella fattispecie di pagamento dilazionato - l'istanza di rimborso, presentata in data 18 marzo 1998, si collocava a distanza di soli sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato dai contribuenti, i quali pertanto non sono incorsi nella decadenza di cui all'art.47 DPR n. 637/1972 e dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990.
Per quanto infine attiene il terzo motivo di gravame - mancata dichiarazione della dubbia appartenenza degli immobili usucapiti al de cuius - i Giudici aquilani rilevavano giustamente che, trattandosi di un "modus" prevedibile solo a favore del contribuente, la sua non esplicitazione non può riverberare a suo danno, non potendo assurgere a condizione limitata del diritto di ripetere una imposta pagata e successivamente accertata come non dovuta.
È altresì da osservare che l'Ufficio aveva chiesto ai contribuenti di presentare dichiarazione integrativa di successione, ritenendo pertanto di fatto giusto il rimborso delle imposte indebitamente percette.
Il Ministero delle Finanze (vds. risoluzione ministeriale 270908 del 29.3.1982) ha chiarito, in particolare, che con il passaggio in giudicato della sentenza, la quale ha accertato l'intervenuta usucapione, posto che carattere dell'usucapione è la retroattività del suo effetto, non vi è dubbio che l'usucapiente deve considerarsi proprietario del bene sin dall'inizio del suo possesso, nel caso specifico quindi con data anteriore all'atto di apertura della successione.
Ne consegue che è dovuto il rimborso delle imposte (successione, Invim, ipotecarie e catastali) corrisposte dagli eredi in relazione agli immobili indicati nella dichiarazione di successione di cui in epigrafe e per i quali è intervenuta l'usucapione da parte del C. con data anteriore a quella di presentazione della successione.
In ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio del Registro, l'Amministrazione finanziaria richiamava, tra l'altro, nei suoi atti, il D.M. del 19.10.1994, n. 678 e l'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992.
Tuttavia, il D.M. n. 678/1994 non fa riferimento in alcun punto alla competenza in materia della Direzione Regionale delle Entrate. Trattasi infatti di regolamento interno in materia di procedimento amministrativo nella gestione dei diversi uffici della stessa Amministrazione statale, emanato ai sensi della legge n. 241/1990 per la trasparenza della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne invece il richiamo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, si osserva che nel caso specifico, non essendo stato impugnato un atto scritto, bensì il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione formatosi relativamente all'istanza di rimborso precedentemente presentata, non si può che risalire all'ufficio del Ministero delle Finanze competente così come sancisce l'articolo sopra citato che testualmente recita: "sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie oltre il ricorrente, l'Ufficio del Ministero delle Finanze……..che ha emanato l'atto impugnato………".
Il richiamo operato dall'Ufficio è pertanto fuori luogo non essendoci nel caso specifico nessun atto da impugnare. D'altronde se fosse stato emanato un provvedimento scritto, senza alcun dubbio, i ricorrenti avrebbero chiamato in causa l'Ufficio emittente l'atto evitando di incappare nell'inutile difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Amministrazione, che ha solamente portato ad un allungamento e dilatazione dei tempi di definizione della controversia, andando a scapito dei ricorrenti e non certo dell'Ufficio.
I ricorrenti hanno quindi ritenuto giustamente opportuno chiamare in causa l'Ufficio del Registro che precedentemente aveva eseguito la registrazione e che fino ad allora avevano avuto come interlocutore, tenendo inoltre in considerazione la circolare del 16.11.1989, n. 47/250904 e la risoluzione ministeriale dell'1.07.1992, n. 5/3313 le quali dispongono chiaramente la competenza dell'Ufficio del Registro.
La Circolare n. 47/1989 dispone esplicitamente che "………. al silenzio dell'ufficio del Registro protrattosi per oltre 90 giorni non può essere attribuito altro significato se non quello di un comportamento inerte in quanto l'ufficio non emette alcun provvedimento e non si verifica alcun spostamento di competenza tra ufficio e Intendenza".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6113 del 18 giugno 1999, ha affermato inoltre che le dichiarazioni fiscali (in cui sono ricomprese anche le dichiarazione di successione) sono "dichiarazioni di scienza" e "non negoziali", con le quali il contribuente si limita ad esprimere una propria convinzione in fatto senza assumere, di per sé, alcun vincolo giuridico nei confronti dell'Amministrazione. La sentenza in commento riconosce al contribuente il diritto di rettificare in diminuzione i valori dichiarati nella denuncia di successione, anche se non è stata evidenziata la dubbia appartenenza del bene al de-cuius, e anche dopo la scadenza dei termini per la sua presentazione non rappresentando questi termini alcuna decadenza. Secondo la Corte si tratta in sostanza di una dichiarazione di parte che si ritiene non possa essere equiparata alle dichiarazioni obbligatorie alle quali i limiti temporali fissati dalla norma sembrano apparire giustificabili.
Il presupposto imprescindibile di tale tesi è che l'obbligazione tributaria, non trova la sua fonte nella dichiarazione, ma derivi direttamente dalle legge che la prevede quale obbligo giuridico a carico del contribuente, assunta a elemento costitutivo della fattispecie legale insieme agli eventuali atti di liquidazione dell'imposta da parte degli Uffici anch'essi doverosi.
Per quanto concerne la possibilità di rettificare la dichiarazione, nel caso in cui siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione fiscale previsti per legge, la Suprema Corte propone una tesi ancora più favorevole al contribuente, sostenendo l'insussistenza di un termine entro il quale rettificare necessariamente la dichiarazione. Ritiene infatti la Corte che "manca ogni appiglio per ritenere che la scadenza del termine (di presentazione della dichiarazione) impedisca al contribuente di dedurre un suo errore nell'attribuzione di valore".
Allegato:
REPUBBLICA ITALIANA
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
L'AQUILA - SEZIONE N. 8
riunita con l'intervento dei Signori:
ANGELINI DOTT. ANGELO - PRESIDENTE
CARMENINI AVV. ERMINIO RELATORE
DI GIUSEPPE AVV. GIOVANNI
ha emesso la seguente
SENTENZA NUM.
238
PRONUNCIATA IL
11 OTTOBRE 2000
DEPOSITATA IL
24 GENNAIO 2001
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.04.2000 l'Ufficio del Registro di Pescara proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 239 del 17.11.1999, con la quale era stato accolto il ricorso di C. A., D. e M. - eredi di C. A. - contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria alla loro richiesta di rimborso delle imposte (successione, Invim, ipotecarie e catastali) in relazione alla dichiarazione di successione da essi presentata.
La richiesta di rimborso di Lire 480 milioni era motivata dalla circostanza che alcuni immobili ricompresi nell'asse ereditario erano risultati usucapiti da terzi sulla base di sentenza della corte d'Appello di Roma in data 3.10.1966.
L'istanza di rimborso era stata inoltrata alla Sezione Staccata della Direzione Regionale delle Entrate, la quale - ricevuta la richiesta per competenza - aveva inoltrato quesito alla Direzione Centrale. Nelle more di tale procedura, gli Eredi C. - avevano proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, con l'impugnata sentenza, aveva accolto il ricorso dei contribuenti, rigettando in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Ufficio del Registro di Pescara e, nel merito, motivando che i ricorrenti avevano documentalmente e compiutamente dimostrato la piena legittimità e fondatezza del loro assunto difensivo in ordine a tutte le richieste dedotte.
Con l'atto in esame l'Ufficio appellante deduceva la infondatezza della sentenza impugnata e ne chiedeva l'integrale riforma, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Quali motivi di gravame l'Ufficio esponeva: I) Difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 546/92, in quanto competente a decidere sulla istanza di rimborso doveva ritenersi la sezione staccata della Direzione Regionale Entrate, succeduta alla soppressa Intendenza di Finanza; 2) Insussistenza del diritto al rimborso, in quanto nella denuncia di successione non era stata menzionata alcuna riserva in ordine alla dubbia appartenenza dell'immobile al de cuius per effetto di usucapione ed, inoltre, in quanto il rimborso era stato richiesto oltre il triennio dalla data dell'atto con il quale era stata concessa la rateizzazione dell'imposta dovuta.
Costituitisi in giudizio, gli Eredi C. contestavano la fondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto, con condanna della Amministrazione appellante alle spese e competenze di giudizio.
Gli appellanti deducevano la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/92 e la responsabilità processuale dell'Ufficio per la temerarietà dell'appello; insistevano per la legittimità del diritto al rimborso richiesto, rilevando la infondatezza in punto di diritto dei motivi dell'appello, nonchè la illogicità e contraddittorietà del comportamento dell'Ufficio, che inizialmente aveva richiesto una dichiarazione di successione sostitutiva per il rimborso e successivamente si era dichiarato non legittimato.
Le parti depositavano memorie illustrative e chiedevano la discussione della causa in pubblica udienza.
All'udienza dell'11.10.2000 il Relatore illustrava i fatti e le questioni della controversia; le parti si richiamavano alle rispettive richieste e deduzioni, il difensore degli appellati depositavano copie di pronunce giurisprudenziali. La causa veniva decisa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento. Per quanto attiene la spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Collegio ne rileva la infondatezza sia alla luce di talune circolari (47/250904 del 16.11.1989 Dir .Gen. Tasse) e Risoluzioni ministeriali (n.5/3313 dell'1.7.1992), sia dell'orientamento di recente ribadito dalla Corte di Cassazione-Sez. Tributaria (n. 10147 del 2.8.2000), la quale ha stabilito - in sede di interpretazione dell'art. 77, co. 3, DPR 131/86 - che la domanda di rimborso di imposta indebitamente versata va presentata all'Ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è il solo competente a provvedere sulla istanza e, conseguentemente, legittimato a stare in giudizio in caso di impugnazione per silenzio rifiuto conseguente alla sua inerzia.
Ugualmente non può ritenersi fondata l'eccezione di avvenuta prescrizione triennale del diritto al rimborso, in quanto - trattandosi nella fattispecie di pagamento dilazionato - l'istanza di rimborso, presentata in data 18.03.1998, si collocava a distanza di soli mesi sei dall'ultimo pagamento effettuato dai contribuenti, i quali pertanto non sono incorsi nella decadenza di cui all'art.47 DPR n.637/72, come modificato dall'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90.
Per quanto infine attiene il terzo motivo di gravame - mancata dichiarazione della dubbia appartenenza degli immobili usucapiti al de cuius - il Collegio rileva che, trattandosi di un "modus" prevedibile solo a favore del contribuente, la sua non esplicitazione non può riverberare a suo danno, non potendo assurgere a condizione limitata del diritto di ripetere una imposta pagata e successivamente accertata come non dovuta.
È altresì da rilevare che l'Ufficio aveva chiesto ai contribuenti di presentare dichiarazione integrativa di successione, ritenendo giusto il rimborso.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello dell'Ufficio del Registro di Pescara avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 239 del 17.11.1999, così provvede:
- Rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso a l'Aquila il 11.10.2000.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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