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Nuovo regime fiscale dei
dividendi distribuiti da società "figlie" residenti fuori dell'Unione
Europea
di Luca Del Federico Dottore commercialista in Pescara
Con la Direttiva 23 luglio
1990, n. 435/90/CEE, è stato introdotto, nei Paesi dell'Unione Europea, un
sistema normativo volto ad esentare il dividendo ricevuto da una società
figlia europea residente in Stato diverso e ad eliminare, sui dividendi
medesimi, ogni sistema di prelievo alla fonte al momento del pagamento nel
Paese di provenienza dei dividendi. La direttiva in questione è stata
quindi recepita in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136,
che ha introdotto un nuovo articolo, il 96-bis, al D.P.R. 22.12.1986, n.
917. In conformità a quanto previsto dall'art. 96-bis, i dividendi
ricevuti dalla società madre italiana e provenienti da Paesi appartenenti
all'Unione Europea non concorrono alla formazione del reddito d'impresa
per un ammontare pari al 95% dei dividendi stessi. Soltanto il 5% dei
dividendi ricevuti verranno pertanto assoggettati ad imposizione, con un
carico fiscale complessivo trascurabile (1,80% = 5 x 36%), con ciò
eliminando il fenomeno di doppia imposizione economica internazionale. Il
concetto che è stato adottato in sede comunitaria è stato quello di
lasciare il diritto all'imposizione al solo Stato nel quale si trova
l'impresa che ha prodotto l'utile, esentando da imposizione ogni passaggio
successivo degli utili. A ciò va aggiunto il fatto che, poiché la
direttiva 435/90/CEE è stata recepita da tutti gli Stati aderenti
all'Unione Europea, il dividendo che la società italiana si trova a
ricevere coincide esattamente all'utile netto realizzato dalla società
figlia, non essendovi, nel Paese della fonte, alcun prelievo a titolo di
ritenuta all'atto dell'erogazione dei dividendi medesimi. Con riguardo
all'art. 96-bis, comma 1, del Tuir, l'attuale formulazione prevede che gli
utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, a società
considerate "madri" italiane da società residenti in altro Stato
dell'Unione Europea aventi i requisiti per essere considerate "società
figlie", non concorrono a formare il reddito per il 95 per cento del loro
ammontare. Al riguardo , si deve osservare come sia stata, nel tempo,
eliminata la condizione iniziale che la detenzione ininterrotta per un
anno della partecipazione debba essere adempiuta al momento della delibera
di distribuzione dei dividendi. Detta modifica si è resa necessaria al
fine di recepire la sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1996,
con la quale è stato affermato che gli Stati membri non possono
subordinare la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 5, n. 1,
della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435 (cosiddette
"società madri e figlie") alla condizione che al momento della
distribuzione degli utili "la società capogruppo abbia già detenuto la
partecipazione minima" per il periodo determinato dai singoli Stati
membri. Il principio fissato dalla Corte di Giustizia rientra fra
quelli aventi automatica efficacia nell'ordinamento interno degli Stati e,
pertanto, la modifica ha, in un certo senso una valenza immediata, priva
di decorrenza, al quale il Legislatore nazionale non può obiettivamente
sottrarsi. Pertanto, ai sensi dell'art. 96-bis, comma 1, l'agevolazione
ivi prevista spetta anche se alla data della delibera di distribuzione dei
dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione
ininterrotta stabilito dal Legislatore italiano. Il dies a quo è quello in
cui la partecipazione è stata acquisita, con atto avente data certa, quale
che sia la forma giuridica dell'acquisizione (conferimento, esercizio del
diritto di opzione, acquisto, etc.). Tale momento deve essere individuato
in base alla normativa vigente nello Stato estero di residenza della
"figlia" e non in base al diritto italiano della "madre". Ai fini della
determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati
i giorni di detenzione continuativa nel periodo anteriore e successivo
alla data della delibera di distribuzione, ma purchè entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
della società madre. Tuttavia le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi
(Unico 2002) fanno propendere per una soluzione diversa, ben più ampia,
comprendendovi anche lo spazio temporale successivo maturato al termine di
scadenza della dichiarazione, e che può essere quindi verificato a
posteriori da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, si
ipotizzi il caso di una società Alfa con utili di esercizio pari ad Euro
1.200,00 alla cui formazione hanno concorso dividendi, di cui all'art.
96-bis del Tuir, pari ad Euro 200,00. Nel rigo RF43 dovrà essere indicato
il 95% degli utili, distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi
dell'UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1, e
pertanto il reddito imponibile sarà pari ad Euro 1.010,00 con un'imposta
di Euro 363,60 anziché Euro 432,00. Sugli utili distribuiti da società
non residenti non spetta il credito d'imposta disciplinato dall'art. 14
del Tuir, in quanto questo credito di imposta ha lo scopo di neutralizzare
la doppia imposizione economica dovuta all'Irpeg. L'art. 1, comma 1,
punto 1) della lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 ha introdotto
nell'art. 96-bis del TUIR il comma 2-ter , recante disposizioni che
prevedono la possibilità di applicare le norme riguardanti il trattamento
dei dividendi provenienti da società "figlie", precedentemente previsto
per determinate tipologie di società residenti in Paesi dell'Unione
Europea, anche agli utili derivanti da società residenti in altri Stati
extra-UE, non aventi un regime di tassazione privilegiato, da individuare
con appositi decreti ministeriali. E' da ritenersi che, ai fini
dell'applicazione della norma in esame, la partecipazione nella società
estera "figlia" debba possedere i requisiti indicati al comma 1
dell'articolo 96-bis del Tuir per le partecipazioni in società europee
(percentuale di partecipazione nel capitale non inferiore al 25 per cento
e detenzione della stessa ininterrottamente per almeno un anno).
Ovviamente i requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 96-bis del
Tuir riguardano, per il loro carattere peculiare, solo le partecipazioni
in società residenti in Paesi dell'Unione Europea. Resta comunque fermo
il regime impositivo previsto dall'art. 96 del Tuir per i dividendi di
fonte estera, provenienti cioè da società estere site in Paesi che non
abbiano un regime fiscale privilegiato, che siano "collegate" ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile; vale a dire società sulla quale la
società italiana eserciti un influenza notevole (esercizio di almeno un
quinto dei diritti di voto o di un decimo se la società è quotata in
borsa). Si può notare come il riferimento normativo è fatto alle
"società" piuttosto che agli "Stati"; ciò, pur non essendo di immediata
evidenza, deriva, sia dal tenore letterale della norma, sia dallo spirito
della norma stessa teso ad evitare la doppia imposizione economica
internazionale sugli utili distribuiti dalle società extra-UE. Si
pone, inoltre, in evidenza come, con la nuova norma, le problematiche
afferenti la scomputabilità (integrale o meno) ai fini dell'art. 15 del
D.P.R. n. 917/1986 delle ritenute estere applicate sui dividendi, di cui
all'art. 96 del D.P.R. n. 917/1986 (dividendi da collegate estere)
risulteranno ulteriormente manifeste. Si tenga presente, a tal riguardo,
che la scomputabilità del 40% della ritenuta estera non è esplicitamente
prevista da alcuna norma, bensì è frutto dell'interpretazione ministeriale
secondo cui, in sostanza, riferendosi l'art. 15 alle imposte pagate
all'estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito
imponibile, ne dovrebbe derivare che, in caso di concorso parziale dei
redditi, alla sua formazione anche le imposte ivi pagate, ai fini del
computo del connesso credito di imposta, dovrebbero essere assunte nel
medesimo limite. Così, se i dividendi esteri concorrono a formare il
reddito imponibile per il 40% del loro ammontare lordo, anche la ritenuta
subita all'estero dovrebbe essere "scomputata" per il 40%. Per quanto
concerne la disposizione in argomento è stato emanato, in attuazione, il
D.M. 21.11.2001 con il quale si individuano, all'art. 1 , gli Stati e
territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime
fiscale non privilegiato. All'art. 2 si individuano, invece, particolari
Stati e società per i quali è applicabile il criterio di cui all'art.
96-bis, comma 2-ter del Tuir. La lista è pertanto distinta su due livelli:
la prima categoria ricomprende i Paesi extra-UE cui si applica sempre e
comunque il favorevole regime; la seconda categoria riguarda due Stati per
i quali i vantaggi trovano applicazione limitata. Le disposizioni indicate
si applicano infatti anche ai seguenti Stati e territori limitatamente ai
soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati: 1) Emirati
Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e
petrolchimico assoggettate ad imposta; 2) Kuwait, limitatamente alle
società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad
imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o
superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla
locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei
regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del
2001. Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, lett. c), n. 2) della legge
21.11.2000, n. 342, la disposizione si applica agli utili percepiti
(criterio di cassa) nel periodo di imposta che inizia successivamente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 21.11.2001 (G.U.
n. 273 del 23.11.2001) e quindi a partire dall'anno 2002 per le società
aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Particolare
attenzione dovrà essere fatta all'inclusione o meno dello Stato estero nel
decreto ministeriale emanato o che sarà pubblicato ad integrazione o
modifica di quello citato. Ad esempio se la partecipazione nella "figlia"
è in una società residente in Lettonia non potrà applicarsi il comma 2-ter
in quanto vengono individuati solamente l'Estonia e la Lituania poichè la
convenzione con la Lettonia è in corso di perfezionamento. Perché gli
utili della "figlia" lettone siano esentabili nella misura prevista dovrà
intervenire apposito decreto ministeriale. Con riferimento poi ai
requisiti oggettivi per rientrare nella cd. white list, si può osservare
quanto segue. Per l'individuazione di "un livello di tassazione
analogo a quello applicato in Italia" il problema non è dei più semplici,
non solo per il fatto che oltre alle aliquote impositive bisogna anche
considerare le modalità di determinazione della base imponibile, ma anche
l'aliquota effettiva per effetto della DIT, VISCO e dell'IRAP. Con
riferimento all'IRPEG, in particolare, occorre considerare che, grazie
alla DIT, l'imposizione media può scendere fino al 19%. Per non parlare
delle società quotate la cui imposizione media IRPEG può scendere fino al
20%. Con riferimento all'IRAP, invece, l'aliquota ordinaria del 4,25% è
soltanto un'aliquota nominale, in quanto tale imposta viene applicata su
una base imponibile allargata che include numerosi costi indeducibili
(costi del personale, emolumenti degli amministratori, interessi passivi,
ecc.). Il livello impositivo IRAP, pertanto, varia da società a società, a
seconda della composizione dei suoi costi e delle percentuali adottate
dalle singole Regioni. Interessante sarà poi verificare se l'eventuale,
ma prevista, riduzione della tassazione per le società in Italia,
comporterà l'inserimento di nuovi Stati nella white list, ritenuti non
meritevoli di inclusione, per il livello di imposizione fiscale, in sede
di prima emanazione della lista di cui al D.M. 21.11.2001. Ulteriore
requisito che in base alla norma deve essere rispettato congiuntamente col
precedente, affinché i dividendi corrisposti dalla società figlia estera
siano soggetti ad imposizione agevolata in capo alla madre italiana, è che
sia attuabile un adeguato scambio di informazioni tra l'Italia e lo Stato
in cui la società figlia è residente. Sul punto, peraltro, la norma è
infelice perché testualmente riferisce l'esistenza dell'adeguato scambio
di informazioni alle società e non agli Stati. E' opportuno infine
osservare che in relazione ai dividendi distribuiti da società figlie
residenti, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, il
comma 2 dell'art. 96-bis del D.P.R. n. 917/1896 richiede, per
l'applicazione dell'agevolazione, che la società figlia rivesta "una delle
forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio
del 23 luglio 1990". Chiaramente tale previsione restrittiva non può
essere estesa così com'è alla nuova agevolazione in commento, in quanto la
Direttiva di cui sopra non tratta delle società residenti in Stati al di
fuori dell'Unione Europea. Tuttavia, considerato che le forme
societarie previste dalla Direttiva citata sono soltanto le società di
capitali, per la necessaria coerenza strutturale delle diverse previsioni
normative appare logico ritenere che la nuova agevolazione possa essere
applicata soltanto ai dividendi distribuiti da società di capitali
residenti in Stati che non fanno parte dell'Unione
Europea.
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