Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti da società "figlie" residenti fuori dell'Unione Europea

di Luca Del Federico
Dottore commercialista in Pescara

Con la Direttiva 23 luglio 1990, n. 435/90/CEE, è stato introdotto, nei Paesi dell'Unione Europea, un sistema normativo volto ad esentare il dividendo ricevuto da una società figlia europea residente in Stato diverso e ad eliminare, sui dividendi medesimi, ogni sistema di prelievo alla fonte al momento del pagamento nel Paese di provenienza dei dividendi. La direttiva in questione è stata quindi recepita in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, che ha introdotto un nuovo articolo, il 96-bis, al D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
In conformità a quanto previsto dall'art. 96-bis, i dividendi ricevuti dalla società madre italiana e provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea non concorrono alla formazione del reddito d'impresa per un ammontare pari al 95% dei dividendi stessi. Soltanto il 5% dei dividendi ricevuti verranno pertanto assoggettati ad imposizione, con un carico fiscale complessivo trascurabile (1,80% = 5 x 36%), con ciò eliminando il fenomeno di doppia imposizione economica internazionale. Il concetto che è stato adottato in sede comunitaria è stato quello di lasciare il diritto all'imposizione al solo Stato nel quale si trova l'impresa che ha prodotto l'utile, esentando da imposizione ogni passaggio successivo degli utili.
A ciò va aggiunto il fatto che, poiché la direttiva 435/90/CEE è stata recepita da tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea, il dividendo che la società italiana si trova a ricevere coincide esattamente all'utile netto realizzato dalla società figlia, non essendovi, nel Paese della fonte, alcun prelievo a titolo di ritenuta all'atto dell'erogazione dei dividendi medesimi.
Con riguardo all'art. 96-bis, comma 1, del Tuir, l'attuale formulazione prevede che gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, a società considerate "madri" italiane da società residenti in altro Stato dell'Unione Europea aventi i requisiti per essere considerate "società figlie", non concorrono a formare il reddito per il 95 per cento del loro ammontare.
Al riguardo , si deve osservare come sia stata, nel tempo, eliminata la condizione iniziale che la detenzione ininterrotta per un anno della partecipazione debba essere adempiuta al momento della delibera di distribuzione dei dividendi. Detta modifica si è resa necessaria al fine di recepire la sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1996, con la quale è stato affermato che gli Stati membri non possono subordinare la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 5, n. 1, della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435 (cosiddette "società madri e figlie") alla condizione che al momento della distribuzione degli utili "la società capogruppo abbia già detenuto la partecipazione minima" per il periodo determinato dai singoli Stati membri.
Il principio fissato dalla Corte di Giustizia rientra fra quelli aventi automatica efficacia nell'ordinamento interno degli Stati e, pertanto, la modifica ha, in un certo senso una valenza immediata, priva di decorrenza, al quale il Legislatore nazionale non può obiettivamente sottrarsi.
Pertanto, ai sensi dell'art. 96-bis, comma 1, l'agevolazione ivi prevista spetta anche se alla data della delibera di distribuzione dei dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal Legislatore italiano. Il dies a quo è quello in cui la partecipazione è stata acquisita, con atto avente data certa, quale che sia la forma giuridica dell'acquisizione (conferimento, esercizio del diritto di opzione, acquisto, etc.). Tale momento deve essere individuato in base alla normativa vigente nello Stato estero di residenza della "figlia" e non in base al diritto italiano della "madre".
Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nel periodo anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione, ma purchè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società madre. Tuttavia le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi (Unico 2002) fanno propendere per una soluzione diversa, ben più ampia, comprendendovi anche lo spazio temporale successivo maturato al termine di scadenza della dichiarazione, e che può essere quindi verificato a posteriori da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, si ipotizzi il caso di una società Alfa con utili di esercizio pari ad Euro 1.200,00 alla cui formazione hanno concorso dividendi, di cui all'art. 96-bis del Tuir, pari ad Euro 200,00. Nel rigo RF43 dovrà essere indicato il 95% degli utili, distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi dell'UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1, e pertanto il reddito imponibile sarà pari ad Euro 1.010,00 con un'imposta di Euro 363,60 anziché Euro 432,00.
Sugli utili distribuiti da società non residenti non spetta il credito d'imposta disciplinato dall'art. 14 del Tuir, in quanto questo credito di imposta ha lo scopo di neutralizzare la doppia imposizione economica dovuta all'Irpeg.
L'art. 1, comma 1, punto 1) della lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 ha introdotto nell'art. 96-bis del TUIR il comma 2-ter , recante disposizioni che prevedono la possibilità di applicare le norme riguardanti il trattamento dei dividendi provenienti da società "figlie", precedentemente previsto per determinate tipologie di società residenti in Paesi dell'Unione Europea, anche agli utili derivanti da società residenti in altri Stati extra-UE, non aventi un regime di tassazione privilegiato, da individuare con appositi decreti ministeriali.
E' da ritenersi che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, la partecipazione nella società estera "figlia" debba possedere i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 96-bis del Tuir per le partecipazioni in società europee (percentuale di partecipazione nel capitale non inferiore al 25 per cento e detenzione della stessa ininterrottamente per almeno un anno). Ovviamente i requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 96-bis del Tuir riguardano, per il loro carattere peculiare, solo le partecipazioni in società residenti in Paesi dell'Unione Europea.
Resta comunque fermo il regime impositivo previsto dall'art. 96 del Tuir per i dividendi di fonte estera, provenienti cioè da società estere site in Paesi che non abbiano un regime fiscale privilegiato, che siano "collegate" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; vale a dire società sulla quale la società italiana eserciti un influenza notevole (esercizio di almeno un quinto dei diritti di voto o di un decimo se la società è quotata in borsa).
Si può notare come il riferimento normativo è fatto alle "società" piuttosto che agli "Stati"; ciò, pur non essendo di immediata evidenza, deriva, sia dal tenore letterale della norma, sia dallo spirito della norma stessa teso ad evitare la doppia imposizione economica internazionale sugli utili distribuiti dalle società extra-UE.
Si pone, inoltre, in evidenza come, con la nuova norma, le problematiche afferenti la scomputabilità (integrale o meno) ai fini dell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 delle ritenute estere applicate sui dividendi, di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 917/1986 (dividendi da collegate estere) risulteranno ulteriormente manifeste. Si tenga presente, a tal riguardo, che la scomputabilità del 40% della ritenuta estera non è esplicitamente prevista da alcuna norma, bensì è frutto dell'interpretazione ministeriale secondo cui, in sostanza, riferendosi l'art. 15 alle imposte pagate all'estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, ne dovrebbe derivare che, in caso di concorso parziale dei redditi, alla sua formazione anche le imposte ivi pagate, ai fini del computo del connesso credito di imposta, dovrebbero essere assunte nel medesimo limite. Così, se i dividendi esteri concorrono a formare il reddito imponibile per il 40% del loro ammontare lordo, anche la ritenuta subita all'estero dovrebbe essere "scomputata" per il 40%.
Per quanto concerne la disposizione in argomento è stato emanato, in attuazione, il D.M. 21.11.2001 con il quale si individuano, all'art. 1 , gli Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato. All'art. 2 si individuano, invece, particolari Stati e società per i quali è applicabile il criterio di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter del Tuir. La lista è pertanto distinta su due livelli: la prima categoria ricomprende i Paesi extra-UE cui si applica sempre e comunque il favorevole regime; la seconda categoria riguarda due Stati per i quali i vantaggi trovano applicazione limitata. Le disposizioni indicate si applicano infatti anche ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi indicati:
1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
2) Kuwait, limitatamente alle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, lett. c), n. 2) della legge 21.11.2000, n. 342, la disposizione si applica agli utili percepiti (criterio di cassa) nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 21.11.2001 (G.U. n. 273 del 23.11.2001) e quindi a partire dall'anno 2002 per le società aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.
Particolare attenzione dovrà essere fatta all'inclusione o meno dello Stato estero nel decreto ministeriale emanato o che sarà pubblicato ad integrazione o modifica di quello citato. Ad esempio se la partecipazione nella "figlia" è in una società residente in Lettonia non potrà applicarsi il comma 2-ter in quanto vengono individuati solamente l'Estonia e la Lituania poichè la convenzione con la Lettonia è in corso di perfezionamento. Perché gli utili della "figlia" lettone siano esentabili nella misura prevista dovrà intervenire apposito decreto ministeriale.
Con riferimento poi ai requisiti oggettivi per rientrare nella cd. white list, si può osservare quanto segue.
Per l'individuazione di "un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia" il problema non è dei più semplici, non solo per il fatto che oltre alle aliquote impositive bisogna anche considerare le modalità di determinazione della base imponibile, ma anche l'aliquota effettiva per effetto della DIT, VISCO e dell'IRAP.
Con riferimento all'IRPEG, in particolare, occorre considerare che, grazie alla DIT, l'imposizione media può scendere fino al 19%. Per non parlare delle società quotate la cui imposizione media IRPEG può scendere fino al 20%.
Con riferimento all'IRAP, invece, l'aliquota ordinaria del 4,25% è soltanto un'aliquota nominale, in quanto tale imposta viene applicata su una base imponibile allargata che include numerosi costi indeducibili (costi del personale, emolumenti degli amministratori, interessi passivi, ecc.). Il livello impositivo IRAP, pertanto, varia da società a società, a seconda della composizione dei suoi costi e delle percentuali adottate dalle singole Regioni.
Interessante sarà poi verificare se l'eventuale, ma prevista, riduzione della tassazione per le società in Italia, comporterà l'inserimento di nuovi Stati nella white list, ritenuti non meritevoli di inclusione, per il livello di imposizione fiscale, in sede di prima emanazione della lista di cui al D.M. 21.11.2001.
Ulteriore requisito che in base alla norma deve essere rispettato congiuntamente col precedente, affinché i dividendi corrisposti dalla società figlia estera siano soggetti ad imposizione agevolata in capo alla madre italiana, è che sia attuabile un adeguato scambio di informazioni tra l'Italia e lo Stato in cui la società figlia è residente. Sul punto, peraltro, la norma è infelice perché testualmente riferisce l'esistenza dell'adeguato scambio di informazioni alle società e non agli Stati.
E' opportuno infine osservare che in relazione ai dividendi distribuiti da società figlie residenti, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, il comma 2 dell'art. 96-bis del D.P.R. n. 917/1896 richiede, per l'applicazione dell'agevolazione, che la società figlia rivesta "una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990". Chiaramente tale previsione restrittiva non può essere estesa così com'è alla nuova agevolazione in commento, in quanto la Direttiva di cui sopra non tratta delle società residenti in Stati al di fuori dell'Unione Europea.
Tuttavia, considerato che le forme societarie previste dalla Direttiva citata sono soltanto le società di capitali, per la necessaria coerenza strutturale delle diverse previsioni normative appare logico ritenere che la nuova agevolazione possa essere applicata soltanto ai dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Stati che non fanno parte dell'Unione Europea.
   

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