1. Introduzione: l'arcipelago di Madeira - 2. La Zona franca di Madeira (ZFM) - 3. Riforma fiscale in corso: requisiti di una società per essere riconosciuta quale entità ZFM - 4. La Zona franca industriale - ZFI (area di Caniçal) - 5. Le società di servizio, miste e finanziarie - 6. Applicazione alle società della ZFM delle convenzioni stipulate dal Portogallo - 7. Imposta sulle successioni ed Imposta sui trasferimenti - 8. Imposta di bollo e sui Trasferimenti di capitale mediante disposizione testamentale - 9. Iva - 10. Tassazione di impiegati stranieri (dipendenti di altra società non residente) - 11. Conclusioni
1. Introduzione: l'arcipelago di Madeira
La regione autonoma di Madeira è parte integrante del Portogallo(1); l'arcipelago è formato dalle isole di Madeira, di Porto Santo e dalle inabitate "Selvagens" e "Desertas". La scoperta dell'arcipelago di cui Madeira fa parte avvenne nel 1419 per merito di Joào Gonçalves Zarco. L'isola era coperta da fitte foreste (pertanto il nome Madeira che in Portoghese vuol dire legno) ed era disabitata. Nel 1420 iniziò la colonizzazione dell'isola, tuttavia per realizzare le prime culture indispensabili alla vita dei primi colonizzatori si decise di bruciare parte delle foreste ma, i coloni, non riuscirono a controllare l'incendio che durò per sette anni devastando l'isola. L'isola mantiene ancora oggi delle zone fortemente boscose con una vegetazione a tratti prealpina. Dal punto di vista naturalistico non sembra di essere in Europa in quanto la flora richiama molto più determinati territori dell'Africa o del Sud America. Madeira è un'isola vulcanica ove in ogni periodo dell'anno si ha una - quasi - costante primavera. L'arcipelago di Madeira si trova nell'Oceano atlantico, a 1000 chilometri dal Portogallo continentale ed 870 chilometri dall'Africa settentrionale; ha un territorio di circa 770 chilometri quadrati. La topografia del territorio è decisamente montagnosa con la vetta più alta che si trova all'interno dell'isola a 1.862 metri (denominata Pico Ruivo).
La popolazione è di circa 265.000 abitanti, di cui circa 100.000 vivono nella capitale Funchal (divenuta capoluogo e sede vescovile agli inizi del cinquecento).
Madeira gode di una parziale autonomia politica e fiscale, pur essendo soggetta alla normativa portoghese. L'autonomia delle regioni di Madeira e delle Azzorre si può ritenere una delle innovazioni più importanti introdotte dalla legge fondamentale portoghese promulgata a seguito della rivoluzione del 25 aprile 1974. La Costituzione della Repubblica Portoghese del 1976, all'articolo 6, qualificò lo Stato portoghese come unitario. Tuttavia, le varie dimensioni del regime autonomo insulare hanno sempre determinato una componente regionale (di autonomia) forte nell'organizzazione unitaria dello Stato. Si è determinato, quindi, un regime di autonomia, con carattere di eccezionalità che in alcun modo modifica la caratterizzazione dello Stato unitario Portoghese come "Stato Regionale" o come "Stato Unitario Regionale(2)" .
Il Portogallo ha attualmente due Regioni Autonome ed un territorio continentale(3). La legge del 21 agosto 1999, n. 130, all'articolo 1 dispone che l'Arcipelago di Madeira costituisce una Regione Autonoma della Repubblica Portoghese, dotata di Statuto politico-amministrativo e di organi di governo proprio. L'autonomia politica, amministrativa, finanziaria, economica e fiscale della Regione Autonoma non limita in alcun modo l'integrità nazionale dello Stato Portoghese (articolo 5). L'articolo 146 regolamenta poi il Centro internazionale d'affari (Centro international de negocios).
2. La Zona Franca di Madeira (ZFM)
L'assenza di armonizzazione della legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di fiscalità, ha consentito la nascita di regimi fiscali(4), ossia di aree geografiche o settoriali che hanno goduto di una tassazione effettiva notevolmente inferiore rispetto alle medie nazionali(5). A volte territori già caratterizzati da regimi doganali particolarmente favorevoli, in funzione della loro perifericità rispetto all'insieme dell'Unione Europea o delle loro condizioni economiche disagiate, hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni comunitarie per poter aggiungere a tali vantaggi un Regime fiscale speciale creando una situazione che, a volte, si confonde facilmente con i paradisi fiscali exracomunitari(6).
Nel caso di Madeira, il carattere di aiuto di Stato alla disposizione normativa nazionale che ha istituito la zona franca (ZFM) è stato riconosciuto anche dalla Commissione Europea, seppur tuttavia il regime è stato autorizzato in via temporanea trattandosi di incentivi destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni povere o con alti tassi di disoccupazione(7).
La Zona Franca di Madeira (Zona Franca da Madeira - ZFM - Madeira International Business Centre - MIBC) ha il regime legale creato dal decreto legge n. 500 del 20.9.1980(8). Venne costituita una società ad hoc (Sociedade de Desenvolvimento da Madeira - SDM) per la gestione della ZFM o MIBC. La società è attualmente concessionaria della Zona Franca e del Registro Navale.
Il Centro Internazionale (MIBC) comprende:
1. la zona franca industriale (ZFI);
2. i servizi finanziari;
3. i servizi internazionali;
4. il Registro Internazionale navale di Madeira (MAR).
La decisione politica di introdurre il MIBC venne adottata nel 1980. L'intelaiatura legale ed operativa venne, tuttavia, realizzata solamente nel 1984 quando si fondò la SDM (Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, SA) con responsabilità delegate, compreso il rilascio delle licenze per le attività entro il MIBC e per il MAR. Trattasi di una società per azioni a capitale misto che aveva per attività principale quella di negoziare con il Governo regionale i termini di concessione e di amministrazione della Free Trade Zone (Madeira's International Business Centre). La maggior parte del lavoro introduttivo si concluse nel 1987, con l'approvazione del principale pacchetto legislativo, e la concessione alla SDM, in un regime di servizio pubblico, della gestione ed amministrazione della Free Trade Zone, per un periodo di trent'anni.
La decisione politica di creare il Madeira International Business Centre fu presa quale risultato di un'attenta riflessione sull'economia regionale da parte della Camera di Commercio ed Industria di Madeira. Questa riflessione venne basata su una serie di considerazioni in merito alla necessità di aumentare il turismo e sviluppare le principali attività economiche ed inserire l'isola, nel processo di globalizzazione che si andava formando, nel contesto internazionale economico-finanziario quale area di riferimento per investitori internazionali.
Seguì una politica basata sulla concessione di agevolazioni che venne regolamentata con numerosi provvedimenti nazionali e regionali. Venne emesso il "Decreto Regulamentar" n. 53 del 23.8.1982 con il quale si procedeva alla annunciata regolamentazione della Zona Franca di Madeira(9). Si susseguirono negli anni, nella regolamentazione della Zona franca (free trade zone of Madeira), numerosi provvedimenti, tra i più importanti segnaliamo:
· Decreto Regulamentar Regional n. 22/M del 2.10.1986;
· Decreto Regulamentar Regional n. 16/M del 13.7.1987;
· Decreto Regulamentar Regional n. 21/M del 5.9.1987;
· Decreto Legge n. 10 del 13.1.1994;
· Decreto Legge n. 250 del 23.9.1997;
· Decreto Legislativo Regionale n. 15/M del 3.9.1997;
· Decreto legge n. 30 del 29.12.2000;
· Decreto legge n. 198 del 3.7.2001.
L'introduzione del MIBC ovvero ZFM dovette tuttavia necessariamente confrontarsi con l'entrata del Portogallo nell'Unione europea avvenuta nel 1986. Divenne pertanto necessario notificare e negoziare con le Autorità comunitarie competenti il pacchetto legislativo allora vigente per Madeira. La negoziazione intrapresa culminò con il riconoscimento dell'efficienza degli strumenti agevolativi introdotti nel MIBC quali misure idonee al recupero dell'arretratezza economico-sociale ed al conseguente sviluppo della regione. L'Unione Europea ed il Portogallo convenirono una serie di accordi per regolamentare il nuovo territorio all'interno dell'Unione Europea, in particolare venne stabilita in venticinque anni la durata delle agevolazioni per il MIBC e, quindi, la scadenza al 31 dicembre 2011. Inoltre, per garantire la legittimità della ZFM, venne formalmente disposto il controllo delle Autorità governative portoghesi sulle competenti autorità regionali (per esempio la Banca del Portogallo, l'Istituto assicurativo del Portogallo, il Ministero delle Finanze, etc.).
Nel contempo si ebbe l'introduzione di strumenti giuridici già presenti in altre legislazioni europee. Così è stato per il "Trust", le società unipersonali, la possibilità di usare nomi stranieri nella costituzione di società, la possibilità di prevedere oggetti sociali per le società ben più ampi di quelli prima di allora previsti dal codice portoghese.
In ogni caso, le società con licenza rilasciata nella ZFM devono rispettare la normativa civilistica e fiscale portoghese non essendo Madeira del tutto autonoma dal punto di vista legislativo. Pertanto una società residente a Madeira nella zona franca è a tutti gli effetti una società di diritto portoghese con applicazione dei trattati e delle convenzioni stipulate dal governo portoghese.
In linea con il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi(10) che hanno condotto alla creazione del MIBC, la Regione autonoma venne formalmente riconosciuta dall'Unione Europea come un territorio ultraperiferico. La Commissione Economica dell'Unione Europea ha infatti individuato le Isole Azzorre e l'arcipelago di Madeira - per il Portogallo - quali regioni ultraperiferiche(11) che, come tali, necessitano di aiuti allo sviluppo economico e sociale.
Si è tenuto conto della specificità dei territori ultraperiferici e, in ambito fiscale, si è ritenuto opportuno apportare misure agevolative di imposizione al fine di permettere lo sviluppo delle regioni così individuate, compensando gli svantaggi derivanti dalla loro localizzazione ultraperiferica rispetto al resto d'Europa.
L'adozione di misure atte a sostenere le regioni ultraperiferiche è basata su una tradizione di lunga data nel diritto comunitario fondata sulle particolari condizioni socioeconomiche di queste aree.
Le regioni ultraperiferiche hanno una serie di caratteristiche strutturali in comune, che rendono difficile per le loro economie il raggiungimento dello stesso livello delle regioni centrali dell'Unione Europea e che giustificano l'adozione di misure compensatorie. Si dovrebbe tener presente che le Azzorre, Madera, le Isole Canarie e i dipartimenti francesi d'Oltremare sono compresi nell'obiettivo I, il che significa che il loro PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. In tutte le aree eccetto le Canarie, esso è pari al 40-55%. Si può osservare come le Azzorre si trovano a 1.600 chilometri di distanza dalla costa portoghese e a oltre 4.000 chilometri da quella degli Stati Uniti, il maggior mercato per le esportazioni al di fuori dell'Unione Europea. Madeira, come le Isole Canarie, è più vicina alla costa africana che al continente europeo e si trova all'incirca a 2.000 chilometri dai principali mercati comunitari. La Guyana francese si trova nel Sudamerica, tra il Suriname e il Brasile, a una distanza considerevole dalla Francia. La Guadalupa, la Martinica e la Riunione sono tutte isole piccole, le prime due si trovano nei Caraibi e l'ultima nell'Oceano Indiano. In tutte le regioni ultraperiferiche, gli sbocchi commerciali per i prodotti sono di fatto estremamente limitati. Vi sono pochissime opportunità per la diversificazione dei flussi commerciali e pertanto una grande quantità della produzione è consumata dalla popolazione locale e dai turisti. Nel settore industriale della trasformazione dei prodotti, i problemi di rifornimento rendono estremamente difficile beneficiare dei vantaggi inerenti alle economie di scala. Le industrie di trasformazione situate in queste regioni sono infatti soggette a condizioni che aumentano notevolmente il costo del prodotto finale.
3. Riforma fiscale in corso: requisiti per il riconoscimento di una società quale entità ZFM
L'atto di riforma fiscale del 2000-2001(12) ha apportato dei cambiamenti sostanziali ai vantaggi fiscali concessi alle società domiciliate nella ZFM. Inoltre si richiede che le società desiderose di trarre vantaggio dagli incentivi fiscali debbano offrire un'evidenza documentaria per provare che tutte le transazioni commerciali si svolgono con soggetti non residenti in Portogallo(13).
L'articolo 41 del Decreto legge n. 30 del 29.12.2000(14) ha previsto che le disposizioni vigenti nelle zone franche portoghesi di Madeira e Santa Maria (Azzorre) vengano modificate al fine di evitare una procedura di infrazione, da parte dell'Unione Europea, per concorrenza fiscale dannosa, in grado di minacciare la stabilità e lo sviluppo del mercato comune. In tal senso tutti gli Stati membri si sono impegnati ad attuare una politica fiscale di collaborazione reciproca ed, in particolare, a non introdurre nei loro ordinamenti nuove misure fiscali giudicate dannose, comunicandosi reciprocamente tutte le misure di nuova istituzione e dando la possibilità a ogni membro di richiedere agli altri spiegazioni in merito all'introduzione di norme fiscali. Parimenti gli Stati membri si sono impegnati a rimuovere o limitare quei comportamenti fiscali lesivi della concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea(15).
Le entità localizzate in Madeira e Santa Maria, nelle rispettive zone franche, possono usufruire dell'agevolazione fiscale(16), fino al 31 dicembre 2011, come di seguito indicato:
a) le società localizzate nelle rispettive zone franche industriali, in relazione alle entrate derivanti dalle attività di una natura industriale nonché da quelle che possono ritenersi accessorie o complementari a quella principale;
b) le società, adeguatamente autorizzate, che hanno per attività il trasporto marittimo, in relazione alle entrate provenienti dalla sopra menzionata attività, eccetto le entrate relative al trasporto di passeggeri o al carico nei porti nazionali;
c) gli istituti di credito, e le compagnie finanziarie, in relazione alle entrate delle loro rispettive attività qualora:
1) esse non pongano in essere transazioni commerciali con soggetti residenti nel territorio portoghese o con stabili organizzazioni ivi situate, con l'eccezione di quelle entità installate nelle zone franche che non siano istituti di credito, società finanziarie o succursali che intrattengano transazioni della loro particolare attività con soggetti residenti o con le loro stabili organizzazioni;
2) esse non pongano in essere transazioni con soggetti non residenti che controllano (la nozione di controllo è contenuta nell'Articolo 13 del "Regime Geral das Instituiçòes de Crèdito e Sociedades Financeiras", approvato dal Decreto Legge n. 298 del 31.12.1992), con entità residenti nel territorio portoghese fuori delle zone franche, o con le entità finanziarie non residenti che sono possedute a maggioranza direttamente o indirettamente da entità residenti nel territorio portoghese fuori delle zone franche.
d) le società che abbiano quale oggetto sociale l'attività di gestione di fondi di investimento mobiliare, in relazione alle entrate derivanti dall'amministrazione dei fondi, le cui quote di partecipazione siano esclusivamente acquistate, da non residenti nel territorio Portoghese, con eccezione delle rispettive stabili organizzazioni, e le cui acquisizioni hanno esclusivamente interessato prodotti finanziari emessi da soggetti non residenti o altre attività localizzate fuori del territorio Portoghese;
e) le società che abbiano per oggetto sociale l'attività di assicurazione o di riassicurazione, nel ramo "non vita", e che operano esclusivamente con i rischi localizzati nelle zone franche o fuori del resto del territorio portoghese, in relazione alle entrate derivanti dalle loro rispettive attività;
f) le società che hanno per oggetto la gestione di fondi pensione, e le società d'assicurazione o riassicurazione, nel ramo vita, che assumono obbligazioni esclusivamente con i non residenti del territorio portoghese, eccetto che per le stabili organizzazioni dei non residenti ivi situate, in relazione alle entrate delle loro attività;
g) le società finanziarie (Sociedades Gestoras De Participacoes Sociais o SGPS) in relazione alle entrate provenienti dalle partecipazioni sociali che detengono nelle società non residenti nel territorio portoghese, eccetto che per le zone franche, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea;
h) le società indicate nel paragrafo a) sopra indicato, in relazione alle entrate derivanti dalle attività esercitate nella zona franca industriale non incluse nel paragrafo a), ed altre entità non menzionate nei precedenti paragrafi, in relazione alle entrate derivanti dalle loro attività nell'ambito istituzionale della rispettiva zona franca industriale (in tutti e due i casi, le entrate si devono riferire a transazioni realizzate con società insediate nelle zone franche o con soggetti non residenti del territorio portoghese, eccetto che per le loro stabili organizzazioni situate fuori delle zone franche).
I profitti delle entità menzionate nell'articolo 41 (art. 33 del Decreto legge n. 198/2001) paragrafi d), e), f), e h) sono soggetti a tassazione dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2011, se sono realizzate le condizioni necessarie per usufruire dei benefici della ZFM, con la percentuale dell'1% se sono state licenziate durante il 2001 o il 2002, del 2% se sono state licenziate nel 2003 o 2004, e del 3% se sono state licenziate nel 2005 o nel 2006.
I profitti delle istituzioni creditizie e delle società finanziarie sono soggetti a tassazione dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2011, se sono realizzate le condizioni previste, con la percentuale del 7.5% se sono state licenziate durante il 2001 o 2002, del 10% se sono state licenziate nel 2003 o 2004, e del 12.5% di quelle licenziate nel 2005 o 2006.
I profitti o i dividendi ricevuti dall'amministrazione di partecipazioni societarie (Sociedades Gestoras De Participacoes Sociais o SGPS) licenziate negli anni 2001 al 2006, devono essere tassate alle percentuali dell'1%, del 2% e del 3% in relazione alle annualità sopra previste, qualora ricorrano le condizioni esposte nel paragrafo g) dell'articolo 41 (art. 33 del Decreto legge n. 198/2001).
Le società licenziate dopo il primo gennaio 2001 nella zona industriale, e quelle che sono licenziate dopo questa data che proseguono l'attività di trasporto marittimo, continuano a godere del regime (esenzione totale) previsto nei paragrafi a) e b) dell'articolo 41 (art. 33 del Decreto legge n. 198/2000).
4. La Zona franca industriale - ZFI (area di Caniçal)
Le società industriali insediate nella Zona Franca Industrial (ZFI) ricevono esenzioni dalle tasse sul reddito e quelle sulle plusvalenze, con eccezioni rispetto alle transazioni eseguite con imprese residenti nel Portogallo continentale. Nel 1980, un porto d'alto mare è stato costruito a Caniçal, 30 Km ad est di Funchal, dove prima esisteva solo un villaggio di pesca ed è stato qui che la zona industriale è stata realizzata. La zona industriale registrata attualmente misura circa 138 ettari di grandezza.
Un grande numero di società estere si sono ivi insediate in diverse attività, come la trasformazione di prodotti alimentari, del tabacco, la metallurgia e la trasformazione di prodotti petroliferi.
Le merci ed i materiali grezzi importati nella ZFI industriale non sono soggetti al dazio di importazione e le manifatture esportate dalla zona sono esenti da dazi nel mercato dell'Unione Europea.
Ulteriore vantaggio che scaturisce dall'insediamento di una fabbrica nella zona franca industriale è la possibilità di ottenere dei sussidi speciali previsti dai fondi strutturali della Unione Europea. Al momento l'Unione restituisce fino al 50% dei costi di addestramento degli apprendisti in alcuni settori e fino al 50% del costo di acquisto per la tecnologia che comporta un risparmio sull'energia.
La zona franca industriale è stata creata per ricevere attività che, a causa della loro natura, coinvolgono il movimento fisico della merce. Tutta la merce, indipendentemente dalla natura, quantità, origine e destinazione, può essere importata nella zona franca per essere conservata, riparata o trasformata senza dover incorrere a numerose formalità altrove previste e con un'esenzione totale dalle imposte e dazi di importazione, sempre che non rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale o alla salute pubblica.
La zona è stata sviluppata in tre fasi. Ciascun lotto già esistente ha un accesso diretto a tutte le strutture di base, come acqua, fogne, elettricità e comunicazioni. Inoltre la zona mette a disposizione degli investitori un terminal marino sufficiente per garantire lo scarico del cargo in massa. La zona per il cargo in massa ha due gallerie con dispositivi di aspirazione e scarico di materiali solidi e liquidi. Il terminal possiede metodi di sollevamento e movimentazione, tra cui una gru mobile di considerevole capacità. Viene supportato da diversi edifici, ad esempio per le autorità doganali ed i servizi e personale necessari per la gestione dei terminal.
5. Le società di servizio, miste e finanziarie
Le società di servizio e finanziarie appartenenti al MIBC, comprese le banche e le compagnie d'assicurazione, che hanno ottenuto la licenza prima del 2001, mantengono, come si è detto, l'esenzione fiscale fino al 2011 sulle entrate derivate dalle attività espletate entro il MIBC e sulle entrate derivate da rapporti con soggetti non residenti in Portogallo.
Le società non finanziarie che hanno ottenuto la licenza dopo il 2000 dovranno pagare un'imposta dell'1% se la licenza viene rilasciata negli anni 2001 e 2002; del 2% se la licenza sarà ottenuta nel 2003 e 2004 e del 3% se la licenza sarà ottenuta nel 2005 e 2006. Questo regime deve essere ancora approvato dall'Unione Europea. La tassazione delle società al momento è pertanto sotto negoziato con l'Unione stessa (Commissione sulla concorrenza fiscale)(17) .
Le società finanziarie ricevono una deduzione del 95% sul reddito imponibile ricevuto dalle società partecipate (per la distribuzione di dividendi dalle società figlie) in modo che sono tassate al 30%(18) sulla base imponibile del 5% del reddito, il che equivale di fatto ad una percentuale dell'1,50%.
Per una società finanziaria, secondo la legislazione del MIBC, il reddito ricevuto dai propri portafogli di gestione nell'Unione Europea è tassabile nella misura prevista, ma il reddito ricevuto da una fonte non europea non è soggetto ad imposizione. I dividendi distribuiti, relativi a tali attività, ad azionisti o soci non residenti sono esenti da qualsiasi ritenuta a titolo di imposta. La tassazione sulle plusvalenze con l'aliquota del 30% è pagabile da una società finanziaria di Madeira sulla vendita, con plusvalore, delle azioni o quote in una società di cui si possiede una partecipazione. Questi guadagni non sono stati tassati fino al 31 dicembre 2000 se reinvestiti nell'acquisto di una partecipazione azionaria in altre società (c.d. "differimento"), ma l'atto di riforma fiscale del 2000-2001 li ha resi soggetti all'imposta portoghese sulle plusvalenze, frazionabile al massimo in cinque rate annuali a partire dall'anno di cessione.
Una società finanziaria mista di Madeira è una società con provvedimenti SGPS che ha un oggetto sociale molto vasto per consentire la gestione di un portafoglio di partecipazione azionaria, oltre che altre attività commerciali e/o di servizi. Le società miste di Madeira traggono vantaggio da una esenzione totale su tutte le partecipazioni possedute in società appartenenti oppure no all'Unione europea. Le società che ottengono la licenza dopo il 2000 verranno assoggettate al nuovo regime fiscale indicato in generale per tutte le società di servizio(19).
Si può ritenere che tutti i tipi di attività espletate da entità riconosciute nel centro commerciale internazionale (cioè che hanno ottenuto la licenza sotto la legislazione ZFM) sono esenti fino al 2011 dal dover trattenere l'imposta cedolare di acconto sulle rimesse dei dividendi e diversi altri pagamenti ai non residenti (indipendentemente dal fatto che si tratti del territorio portoghese oppure no) o alle altre società residenti all'interno del ZFM(20).
6. Applicazione alle società della ZFM delle convenzioni stipulate dal Portogallo
Come parte del Portogallo, Madeira ha accesso ad un considerevole numero di trattati fiscali sottoscritti dal Portogallo stesso. In generale, i vantaggi dei trattati sono ottenibili per tutte le società di Madeira. Le società che hanno ottenuto la licenza sotto la legislazione ZFM/MIBC sono in grado di distribuire dividendi ai soggetti non residenti senza l'imposizione dell'imposta cedolare di acconto; in tal caso non è conveniente l'applicazione del trattato in quanto il trattamento previsto è più favorevole. L'esenzione della partecipazione ottenibile in base alla Direttiva comunitaria 90/435, applicabile alle società capogruppo (cd. "madri") dell'Unione Europea ha la precedenza sui vantaggi dei trattati stipulati dal Portogallo con un Paese terzo; qualsiasi società dell'UE che possiede il 25% o più di un'altra società - e ciò si è verificato per almeno un anno dalla sua acquisizione - può ricevere dividendi dalla stessa senza dover applicare l'imposta cedolare di acconto. Tra le società di Madeira, soltanto quelle finanziarie talvolta non sono in grado di trarre vantaggio da questa direttiva in quanto alcuni Paesi (ad esempio Danimarca) considerano il regime fiscale troppo vantaggioso e non ritengono applicabile la convenzione tra il Portogallo e lo Stato a questo tipo di forma societaria(21).
Si allega una tabella con le principali convenzioni stipulate dal Portogallo ed applicabili alle entità della ZFM.
7. Imposta sulle successioni ed Imposta sui trasferimenti
A Madeira non è necessario pagare nessun'imposta per il trasferimento di una partecipazione azionaria in una società che ha ottenuto la licenza ad operare sotto la legislazione MIBC, a meno che l'azionista non è un soggetto residente (impresa o persona fisica) nella Repubblica portoghese.
8. Imposta di Bollo e sui Trasferimenti di Capitale mediante disposizione testamentale
Nessun'imposta di bollo è necessaria sui documenti o transazioni delle società di Madeira. L'imposta sui trasferimenti di capitale mediante testamento è applicabile agli immobili acquistati da società appartenenti alla zona franca, eccetto l'acquisto di terreni o edifici per uso quale sede legale. I tassi ordinari applicabili sono dell'8% per le proprietà urbane e 10% per quelle rurali.
9. IVA
L'Iva è applicabile nella regione autonoma di Madeira al tasso del 13% (19% in Portogallo).
10. Tassazione di Impiegati Stranieri (dipendenti di altra società non residente)
Non c'è nessuna distinzione di fatto tra gli impiegati di società residenti o non residenti, naturalmente i soggetti residenti e non residenti sono disciplinati fiscalmente in modo diverso. La maggior parte dei compensi e gratifiche pagate agli impiegati è soggetta ad imposizione; non c'è nessun privilegio o esenzione speciale per i lavoratori stranieri, eccetto che per gli ufficiali e l'equipaggio delle imbarcazioni registrate nel registro di navigazione di Madeira che sono esenti dalle tasse sul reddito e per l'assistenza sociale. Agevolazioni nelle misure di contribuzione sociale riguardano i dipendenti della ZFI.
11. Conclusioni
A differenza di tutti gli altri Paesi a bassa fiscalità, la regione autonoma di Madeira non rientra in nessun caso tra i Paesi considerati paradisi fiscali dalla normativa vigente sulle persone giuridiche e sulle persone fisiche.
Una società di diritto portoghese costituita nella ZFM della Regione autonoma di Madeira non è soggetta, per il Fisco italiano, all'art. 76 comma 7-bis del TUIR, che vieta la deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi di reddito provenienti da un Paese avente un regime fiscale privilegiato, né all'art. 76 comma 7-ter, che pone una inversione dell'onere della prova a favore della amministrazione finanziaria, né tantomeno all'art. 127-bis in materia di normativa applicabile alle cd. controlled foreign companies.
Si può concludere che trattasi di società soggette ad un regime fiscale agevolato, riconosciuto dalla Commissione Europea e pertanto dall'Italia e da ogni Paese membro dell'Unione, per evidenti svantaggi economico e sociali della regione.
Nei rapporti con l'Italia, si applica a tutti gli effetti il trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Portogallo.
L'attività giurisdizionale è propria del Tribunale locale e la Corte d'Appello è situata a Lisbona.
Madeira accoglie istituzioni finanziarie internazionali, servizi finanziari e compagnie di assicurazione di primaria importanza mondiale. La regolamentazione e la supervisione di tutta l'attività bancaria, dei servizi finanziari e dell'attività dei fondi di investimento sono condotti dal Banco de Portugal - la Banca Centrale Portoghese. Le operazioni amministrative di assicurazione, riassicurazione e dei Fondi Pensione Assicurativi sono regolamentate e supervisionate dall'Istituto di Assicurazione del Portogallo.
Le banche internazionali e portoghesi possono stabilire società offshore sussidiarie ovunque in Madeira per acquisire i vantaggi dalla legislazione ivi prevista.
Le attività permesse includono le operazioni su divise estere, amministrazione dei fondi d'investimento ed emissione di titoli negoziabili oltre ai normali servizi bancari.
A meno che una banca possieda una licenza internazionale di attività bancaria, essa non può però fornire servizi finanziari ai residenti portoghesi.
La Banca del Portogallo sorveglia e regolamenta le materie delle attività bancarie; i regolamenti sono simili a quelli che si applicano alla costituzione delle istituzioni finanziarie nel territorio portoghese e implicano una precedente autorizzazione della Banca del Portogallo o del Ministro delle Finanze.
L'arcipelago di Madeira offre in definitiva una larga serie di incentivi fiscali e doganali che formano un unico pacchetto di agevolazioni, incomparabile con le altre zone franche registrate nell'Unione Europea. Madeira può essere di grande beneficio per le società non europee che vogliono penetrare nel Mercato UE più facilmente, e per le società europee che mirano a ridurre i loro costi di gestione ed accrescere il loro tasso di efficienza.
In quanto si ha:
- la piena appartenenza e conseguente accesso all'Unione Europea. Merci e materiali grezzi importati nella zona libera registrata sono liberi da dazio sull'importazione, e le manifatture esportate dalla zona sono libere da dazi nel singolo mercato;
- costi di gestione fortemente competitivi;
- la localizzazione geografica dell'isola, con il veloce accesso ai mercati europei, africani e americani;
- stabilità politica ed economica;
- assenza di criminalità;
- un moderno ed efficiente sistema nelle telecomunicazioni;
- un eccellente clima senza grosse variazioni di temperatura durante l'anno.
Tabella dei trattati fiscali (22)
| Nazione |
Interessi |
Dividendi |
Royalties |
|
In |
Out |
In |
Out |
In |
Out |
| Austria |
10 |
10 |
15 |
15 |
5/10 |
5/10 |
| Belgio |
15 |
15 |
15 |
15 |
5 |
5 |
| Brasile |
15 |
15 |
15 |
15 |
10/15 |
10/15 |
| Bulgaria |
10 |
10 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Cina |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Repubblica ceca |
10 |
10 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Finlandia |
15 |
15 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Francia |
12 |
10/12 |
15 |
15 |
5 |
5 |
| Germania |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
| Ungheria |
10 |
10 |
15 |
15 |
10 |
10 |
| Irlanda |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
| Italia |
12.5/15 |
15 |
15 |
15 |
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| Lussemburgo |
10 |
15 |
15 |
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10 |
10 |
| Marocco |
12 |
12 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Mozambico |
10 |
10 |
15 |
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10 |
| Norvegia |
// |
15 |
10/15 |
10/15 |
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10 |
| Polonia |
10 |
10 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Romania |
10 |
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10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Sud Corea |
15 |
15 |
10/15 |
10/15 |
10 |
10 |
| Spagna |
15 |
15 |
10 |
10/15 |
5 |
5 |
| Svizzera |
10 |
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10/15 |
10/15 |
// |
5 |
| Regno Unito |
10 |
10 |
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10/15 |
5 |
5 |
| USA |
10 |
10 |
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15 |
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| Venezuela |
10 |
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15 |
10 |
10 |
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- Il territorio è stato sotto il dominio spagnolo dal 1580 al 1640 ed ha avuto una breve occupazione da parte degli inglesi durante il periodo napoleonico.
- Cfr., G. Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituiçào, Coimbra, 1997, 338.
- Sull'argomento, vds., F.R. De Freitas, Da autonomia politica estatuto da regiào autonoma da Madeira, Lisboa, 2001.
- Sull'argomento, vds., F. Roccatagliata, La zona franca - Problematiche di ordine fiscale, in "il fisco", n. 41/1999, 13055; M.G. Valente, Il caso delle agevolazioni concesse alle imprese dei nuovi Lander tedeschi, in Rassegna di fiscalità internazionale, n. 5/2001, 12321.
- Ad esempio il centro finanziario dei docks di Dublino in Irlanda ovvero il centro finanziario ed assicurativo di Trieste in Italia.
- E' il caso dell'aeroporto di Shannon quale zona franca in Irlanda.
- Per chi voglia approfondire l'argomento specifico segnaliamo, P. Parlamenti, Le tasse nell'Oceano: l'isola di Madeira un fiorente e ricercato centro d'affari europeo, Roma, 2001; G.F. Borio, La pianificazione fiscale internazionale - Questioni attuali e prospettive future, Milano, 2002, 259; F. Reselo De Freitas, Da autonomia politica estatuto da Regiào autonoma da Madeira, Lisboa, 2001.
- "Continua no seu preambolo a mesma è uma velha apriraçào dos Madeirenses. Aì se afirmava tamben que a espeical situaçào geo-estrategica da Madeira e farà projectar no aparecimento de novos sectores industriasi voltados para o desenvolvimento economico e social da regiào".
- O preambolo recere que a regulaçào juridico-fiscal do decreto se orienta em 2 facores: a flexibilidade do controllo aduaneiro ….. o que implicare soluçòes novas para o trattamento dos problemas di fiscalidade externa; e a coadunaçào antecipada, na perspectiva da proxima adesào de portugal às Comunidades Europeias.
- "SDM's continuous intervention, in conjunction with the cometent authorities, have allowed the International Business Centre to maintain an image which, since the beginning, was desired and aimed at: that of a European Centre, fully regulated by the national and EU legislative and administrative rules, supervised by the competent national authorities on the matter, in summary,a Portuguese business centre, with prestig, credibility and good regulation, at the disposal on international investors" (SDM's report ).
- Le regioni "ultraperiferiche" sono sette: la Guadalupa, la Guyana, la Martinica e la Riunione (che sono i quattro dipartimenti francesi d'oltremare annoverati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato istitutivo della Comunità Europea) nonché le Azzorre, le Canarie e Madeira. Sulle stesse regioni verte una dichiarazione, allegata al trattato. La dichiarazione riconosce che le regioni in questione subiscono un notevole ritardo strutturale e sottolinea inoltre che, sebbene le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità Europea e quelle del diritto derivato si applichino di pieno diritto alle regioni ultraperiferiche, è nondimeno possibile adottare misure specifiche in loro favore, finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per lo sviluppo economico e sociale di queste regioni. Il trattato di Amsterdam ha modificato il paragrafo 2 dell'articolo 299 per consentire al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, di adottare provvedimenti specifici che stabiliscano le condizioni alle quali il trattato è applicabile alle regioni periferiche, ivi comprese le politiche comuni. In tale contesto il Consiglio deve tuttavia vigilare a che non venga pregiudicata l'integrità e l'organicità dell'ordinamento giuridico comunitario.
- Decreto Legge n. 30 del 29.12 2000 e n. 198 del 3.7.2001.
- "Compete às entidades a que se refere o n.º 1 a prova da qualidade de não residente das entidades com as quais estabeleçam relações, devendo os meios de prova ser conservados durante um período não inferior a cinco anos e exibidos ou facultados à administração tributária sempre que solicitados".
- Sostituito dall'art. 33 del Decreto legge n. 198 del 3.7.2001.
- Si può ritenere che alla luce del codice di condotta vengano considerate dannose tutte quelle misure fiscali che introducano (irragionevolmente) un livello di tassazione inferiore a quello generalmente applicato nello Stato membro interessato. Rientrano in tale considerazione anche le agevolazioni fiscali in genere (i cosiddetti aiuti di Stato) e tutte le norme fiscali carenti in trasparenza.
- Come si vedrà l'esenzione fiscale viene sostituita con l'applicazione di aliquote inferiori a quelle ordinarie.
- Attualmente sono all'esame della Commissione, per il Portogallo: - da un lato, il caso C 35/02 riguardante il regime fiscale delle Azzorre, per questo in aprile, la Commissione ha deciso di avviare la procedura d'esame dell'articolo 88 paragrafo 2 del Trattato in relazione a questo caso. La decisione d'apertura della procedura deve ancora essere pubblicata nella G.U. e sarà allora ammesso ad ogni persona interessata di presentare i suoi commenti alla Commissione;- d'altra parte, il caso C 222/02 riguardante la Zona Franca di Madera. In questo caso, si tratta di una nuova notifica che la Commissione non può ovviamente rendere pubblica fino all'avvenuto esame e pubblicazione.
- L'Imposta su il reddito delle persone giuridiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC) si applica in Portogallo con l'aliquota ordinaria del 30%. Una tassa locale ("derrama") può essere applicata sull'IRC in base ad alcuni presupposti oggettivi e soggettivi nella misura massima del 10% dell'IRC. Pertanto se si applica la "derrama" l'aliquota ordinaria può raggiungere il 33,04% (34% più 3,4%).
- Le plusvalenze realizzate dalle società portoghesi (in regime ordinario), in caso di cessione di partecipazioni, sono tassate, dal primo gennaio 2002, solamente per il 50% del relativo ammontare, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l'ammontare totale che deriva dal trasferimento deve essere reinvestito nell'acquisto di partecipazioni al capitale sociale di società residenti in Portogallo oppure in titoli di Stato portoghesi; 2) i titoli trasferiti devono essere detenuti per almeno dodici mesi e devono rappresentare almeno il 10% del capitale sociale della partecipata.
- La normativa ordinaria prevede che i redditi/dividendi distribuiti da società portoghesi alle società madri residenti nell'UE continuano ad essere assoggettati ad una ritenuta a titolo provvisorio del 25% in relazione alla distribuzione di dividendi effettuate nei primi due anni di detenzione della partecipazione. Se il possesso minimo è mantenuto per il periodo di almeno due anni ed a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 2 della c.d. Direttiva madre-figlia, può essere richiesto il rimborso della ritenuta subita.
- Si può ritenere tuttavia che la non applicabilità del Trattato sia prevista solo per le SPGS.
- La tabella indica le percentuali di ritenute fiscali applicabili alla fonte sulla base dei Trattati stipulati dal Portogallo con i rispettivi Paesi. Quando sono indicate due percentuali, la più bassa si applica ai pagamenti effettuati da una società nella quale il beneficiario ha almeno una partecipazione del 10%. Per il Brasile e gli Stati Uniti d'America il trattato non si applica all'entità domiciliate nella Zona franca di Madeira. I trattati con il Canada, Cuba, Malta, Messico, Singapore ed Ucraina sono in attesa di ratifica.